STRAINING (NON MOBBING) : RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORATORE ?

*di Stefano Leone

Con il termine straining (dall’inglese “to strain”: sfruttare, mettere sotto pressione) si indica generalmente la situazione di stress in cui il lavoratore viene a trovarsi in ragione del comportamento ostile e/o stressante posto in essere volontariamente dal datore di lavoro o comunque da un superiore gerarchico.
Lo straining rappresenta una “forma attenuata di mobbing“, cui difetta il carattere della reiterazione/continuità delle azioni vessatorie.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29101/2023, ha stabilito che:
– nel caso venga accertato lo straining, condotta anche isolata, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta;
– la reiterazione/continuità della condotta, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta, possono incidere eventualmente soltanto sulla quantificazione del risarcimento; ma non sul diritto al risarcimento, che spetta comunque a prescindere da questi elementi.
Nel caso concreto, la diretta superiore di un lavoratore aveva messo in atto nei suoi confronti una stressante modalità di controllo, che aveva generato un’animata discussione durante la quale il dipendente ha avuto un attacco ischemico.
Un testimone aveva descritto così quanto accaduto: «… lo sono la capa, io comando e faccio quello che voglio. E poi la discussione si animò e lei non faceva nulla per smorzare i toni, si alterava sempre di più, fino a quando abbiamo visto il ricorrente adagiarsi sulla sedia e sentirsi male».
La Corte d’appello, pur avendo accertato tale condotta, aveva, tuttavia, affermato che andasse negata l’illiceità della stessa, non trattandosi di mobbing in quanto episodio isolato, e non condotta sistematica con una chiara finalità vessatoria, persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.
La Corte di cassazione, invece :
– ha ribadito che «al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta… è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 c.c., da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica).

La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento”;

– ha ricordato il proprio orientamento costante (tra le tante, 18164/2018) secondo cui “lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta».

*Membro gruppo giuridico EUNOMIS

 


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