I limiti del “sapere” scientifico in ambito penale: assolto il militare che rifiutava di mettere la mascherina.

di Valentina Merlo*

Dalla lettura della recentissima sentenza del GUP del Tribunale Militare di Napoli (datata 27 aprile-9 maggio 2023, qui allegata Sentenza GUP TM Napoli 27 aprile 2023_230509_21444_230509_234157) e dai capi di imputazione, sorge subito spontanea una domanda: davvero la Procura della Repubblica era tenuta a procedere in questo caso per delle ipotesi di reato che, di fatto, reato non sono? Aveva la possibilità di chiedere l’archiviazione? Certo che sì.
Il militare oggi assolto era qui imputato di due gravi reati: disobbedienza continuata aggravata, per non avere indossato la mascherina in servizio, e diserzione pluriaggravata continuata, per essersi presentato in servizio in assenza del c.d. green pass rafforzato.
L’aver disobbedito ad un’ordinanza ministeriale che semplicemente raccomandava l’uso delle mascherine FFP2 negli ambienti di lavoro, può considerarsi una disobbedienza così grave da venir perseguita penalmente?
Correttamente il Giudice ha ritenuto che la condotta del militare fosse, in concreto, inoffensiva e che la Procura non avesse dimostrato che il comportamento dell’imputato avesse costituito intralcio al corretto e regolare funzionamento dell’apparato militare.
Il Giudice militare napoletano, però, si addentra analiticamente anche nel terreno della “prova scientifica e del rapporto tra i risultati scientifici e vaglio giudiziario”, anche in materia di vaccinazione.
Merita la lettura della motivazione espressa da pagina 16 ss. della sentenza, ove il magistrato giudicante evidenzia come sia la stessa Corte di Cassazione a delineare l’utilizzo del sapere scientifico nel processo penale: “gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali o occulte tra i membri di una comunità scientifica …la presenza di pseudoscienza…gli interessi dei committenti delle ricerche …- scrive il Giudice che continua poi come segue – …. l’OMS è in larga misura finanziato da enti pubblici, organizzazioni internazionali e fondazioni private … che hanno tra i dichiarati scopi primari quello di sviluppare e diffondere vaccini a livello globale…. ciò pone evidentemente serie criticità sull’indipendenza dell’operato dell’OMS”
Quando i macro-interessi finanziari particolari di pochi sono finalizzati all’annullamento o limitazione dei diritti di tutti, è allora doveroso che il Giudice, cioè l’organo preposto alla tutela dei diritti, si esprima, così come ha sentenziato il magistrato di Napoli.

Membro gruppo giuridico EUNOMIS*


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