LA QUESTIONE MORALE DEL MEDICO -3. Il by pass ordinistico alla caduta dell’obbligo vaccinale.

di Silvano Tramonte*

Il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, ha presentato una proposta di modifica dell’attuale Codice Deontologico del medico. La FNOMCeO è la federazione nazionale degli ordini dei medici dunque il vertice della piramide ordinistica, la massima autorità in gioco. Secondo questa proposta, riportata, tra gli altri, da Today.it i medici perderebbero un altro pezzo del loro decoro professionale per mano di chi, il decoro del medico, dovrebbe difendere per statuto e per missione. Quello che segue è l’incipit dell’articolo di Today.it:

I medici italiani potrebbero essere tenuti a non sconsigliare l’utilizzo dei vaccini e metterne in dubbio la loro valenza dal punto di vista scientifico. Si muove in questa direzione la proposta di revisione del codice deontologico della professione avviata dalla federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Lo ha anticipato Filippo Anelli, presidente Fnomceo, durante il convegno “Una nuova deontologia per il nuovo ruolo del medico”, che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi. Con la riforma del codice “saranno innanzitutto introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni: i vaccini rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione e i medici non potranno disconoscerne il valore scientifico. Conseguentemente, il medico non può sconsigliarne l’utilizzo”, ha detto Filippo Anelli.

Se la revisione diventasse realtà, i medici italiani che “verranno chiamati a partecipare a campagne vaccinali non potranno non effettuare la somministrazione degli immunizzanti”.

https://www.today.it/attualita/medici-vaccini-cosa-cambia.html

Dunque le anticipazioni diffuse circa un prossimo cambio del codice deontologico riguarderebbero due articoli di nuova introduzione che renderebbero obbligatorio per i medici inoculare vaccini se chiamati a farlo e vieterebbe loro di sconsigliare la vaccinazione ai pazienti.  Oltre che preoccupazione, la cosa suscita grandi perplessità.

Questi due articoli, infatti, se introdotti, entrerebbero in conflitto con un numero non indifferente di altri articoli che hanno costituito, sino ad ora, le colonne portanti del Codice, cosa che genererebbe la necessità di ripensare totalmente l’impianto morale del codice e ribaltarne i principi validi da secoli: l’indipendenza del medico, l’obbligo di operare nell’esclusivo interesse del paziente, l’obbligo di non lasciarsi condizionare da influenze di alcun tipo, l’obbligo di prescrizione e altre cosucce che, sino ad oggi, hanno costituito lo scudo difensivo interposto tra il paziente e il resto del mondo affidandolo alle cure attente e protettive del medico, tra cui l’impianto classico dell’atto medico: colloquio, visita, diagnosi, terapia, prognosi. In queste cinque parole è racchiusa la summa del valore etico del medico e del suo agire, quello su cui si fonda l’indiscutibilità dell’alleanza terapeutica tra la singolarità del paziente e la capacità di abbracciarla, comprenderla e farsene carico del medico. Anche nel caso estremo di un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, fondato sull’assoluta necessità di eseguire la terapia anche contro il volere del paziente e fatte salve certe condizioni, il medico manteneva intatto il suo potere di giudizio e il suo libero arbitrio terapeutico. Col divenire operativa questa proposta di modifica, si introdurrebbe un principio perverso e funesto per cui il medico perderebbe totalmente sia indipendenza di giudizio e sia libertà terapeutica trasformando di fatto la libertà del paziente in una mera formulazione teorica. L’obbligatorietà del vaccino uscirebbe dalla porta per rientrare surrettiziamente dalla finestra e il paziente non avrebbe più alcuna protezione, neppure in via di principio, nei confronti dello strapotere del mercato e della corruzione imperante nello stesso, se non quella di laurearsi egli stesso in medicina e provvedere autonomamente alle decisioni sulla propria salute!

Vediamo qui di seguito gli articoli interessati con un breve commento dove ritenuto necessario. Nelle prossime puntate affronterò ogni singolo articolo e lo discuterò esaurientemente.

Art. 1 Definizione Il Codice di deontologia medica – di seguito indicato con il termine “Codice” – identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra – di seguito indicati con il termine “medico” – iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.

COMMENTO: Se il medico deve prestare il giuramento che è parte costitutiva del codice stesso allora: o eliminiamo il giuramento, o modifichiamo anche il giuramento, oppure si determinerà un conflitto irrisolvibile tra il dettato ippocratico e la norma aggiornata.

Art. 3 Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione.

Art. 5 Esercizio dell’attività professionale Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Art. 12 Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Art. 14 Accanimento diagnostico- terapeutico Il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

COMMENTO: L’articolo 14 non potrebbe essere rispettato se il medico fosse obbligato a somministrare una terapia senza poter accertarne l’utilità e l’indicazione specifica per quel paziente.

Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

COMMENTO: I diritti fondamentali della persona prevedono che il medico si faccia carico del suo caso, informando e spiegando e valutando e consigliando.

Art. 18 Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 22 Certificazione Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

COMMENTO: Come potrà il medico certificare l’esistenza di controindicazioni alla vaccinazione se non potrà sconsigliarne l’utilizzo?

Art. 30 Informazione al cittadino Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.

Art. 32 Acquisizione del consenso Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.

COMMENTO: Il consenso deve essere informato ma come potrà il medico ottenere un consenso informato se non potrà informare convenientemente il paziente giacché nell’informazione, perché sia completa, dovrà illustrare controindicazioni rischi e svantaggi, cosa che risulterebbe per altro preclusa dal divieto di scoraggiare il paziente dal vaccinarsi. E se fosse logico supporre che per quel paziente il vaccino fosse controindicato? O il medico dovrebbe evitare di fare qualunque supposizione al riguardo e dunque abdicare di fatto all’essenza stessa del suo essere medico? E disinteressarsi totalmente dell’interesse del paziente? Il medico come il pompiere in Fahrenheit 451 di Ray Bradbury…

Art. 43 Interventi sul genoma e sull’embrione umano Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche. Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.

Art. 46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull’Uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione sull’Uomo devono ispirarsi all’inderogabile principio dell’inviolabilità, dell’integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.

COMMENTO: Questo, nell’ipotesi che si debbano somministrare vaccini a base di acidi nucleici.

Art. 55 Scoperte scientifiche Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.

COMMENTO: Questo nell’ipotesi che i vaccini in questione non siano sperimentati e utilizzati da un tempo sufficiente a farne conoscere tutte le caratteristiche e il rapporto rischio beneficio.

La modifica annunciata, ma direi forse meglio minacciata, distruggerebbe definitivamente la credibilità del medico e la relazione fiduciaria col paziente, e, di fatto, la trasformazione definitiva del medico come un mero esecutore politico. È questo che si vuole?

Continua

Medico chirurgo e consigliere Direttivo EUNOMIS*


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