ANCHE IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BRESCIA RIMETTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL CONTESTATO DL 44/2021.

di Andrea Montanari*

Ennesima remissione – per fondata illegittimità costituzionale – al Giudice delle leggi della normativa sull’obbligo vaccinale imposto ai sanitari.

Questa volta è infatti il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia che, con ordinanza del 22/08/22, trasmette gli atti alla Corte nel caso di una ostetrica sospesa dal proprio Ordine professionale e dal datore di lavoro (siamo in una struttura sanitaria privata), per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale: in realtà qui la sanitaria si era sottoposta a due inoculazioni, rifiutando però la terza in quanto, nel frattempo, aveva contratto il virus.

Conseguentemente, nel caso di specie, la sanitaria, ritenuta renitente alla vaccinazione:

1) veniva privata dello stipendio e di ogni altro emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare previsto dall’art. 42 del CCNL della Sanità privata;

2) non le veniva concesso il cd. “repechage” (e cioè di essere adibita a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione da contagio”) in quanto soggetto guarito e non “soggetto esentato o per il quale la vaccinazione è’ differita” come previsto dall’art. 4 comma 7 DL 44/21.

Il Giudice del lavoro bresciano, con ragionamento ineccepibile, rileva che, quanto all’obbligo di repechage in particolare, a parità di condizione (uguaglianza del pericolo di contagio per altri dipendenti e ospiti della struttura sanitaria), non è dato comprendere per quale motivo il predetto obbligo normativo debba sussistere solo a favore degli “esentati “o dei “vaccinandi differiti “e non anche a favore dei non vaccinati.

In altre parole, il pericolo di diffusione del virus, rileva il Giudice, e’ identico sia che il lavoratore non vaccinato (ammesso e non concesso che la vaccinazione immunizzi, e così sappiamo non è’) lo sia per scelta volontaria oppure per esonero o differimento “per un accertato pericolo per la sua salute”.

Fermo quanto sopra, il Giudice del lavoro ravvisa quindi due ipotesi distinte di illegittimità costituzionale della vigente normativa vincolistica, che colpiscono:

– l’art. 4 comma 7 DL 44/21 sull’obbligo di repechage denegato alla lavoratrice, per contrasto con l’art. 3 (principio di uguaglianza e di pari dignità sociale tra i cittadini) e 4 (riconoscimento del diritto al lavoro e promozione delle condizioni che lo rendano effettivo) Cost.;

– l’art. 4 comma 5 DL 44/21 sulla mancata erogazione – da detta norma vietata – dell’assegno alimentare al lavoratore sospeso per contrasto con l’art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) e 3 Cost.

Anche questo ultimo provvedimento, che si mette in scia ai tanti altri che lo hanno preceduto e che confluirà nell’attesissima udienza di discussione pubblica davanti alla Corte delle leggi già fissata al 29/11/22, conferma come i Giudici civili e del lavoro italiani, più di altri Colleghi di giurisdizioni diverse, si dimostrino particolarmente sensibili alla suprema tutela costituzionale sancita dalla nostra Carta costituzionale nei confronti del diritto al lavoro e dei diritti ad esso connessi quale strumenti indispensabili per poter condurre una vita dignitosa di cui l’essere umano deve poter godere per diritto naturale riconosciuto dallo Stato e dalle Carte internazionali sui diritti umani.

Oltre a norme pluricitate in materia giuslavoristica quali l’art. 3, il 4 e il 35 Cost, infatti, non va dimenticato che la nostra, oggi tanto bistrattata, Carta dei diritti recita in apertura, al proprio art. 1 comma 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, FONDATA SUL LAVORO”.

Dove il LAVORO, si faccia attenzione, costituisce, per volontà dei nostri padri costituenti, parte integrante della struttura essenziale dello Stato e primo fondamento basilare dell’idea e dell’architettura costituzionale, principio ispiratore della rinascita repubblicana dopo la conclusione della tragica seconda guerra mondiale.

*Avvocato e presidente EUNOMIS

Scarica qui il documento: ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 22.08.2022


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