I. Piano giuridico
Art. 78 Cost: “ Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”
Non è prevista alcuna ipotesi di rischio pandemico
D. Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) :
art.7:
“Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.”
Definizione di calamità naturale: Le calamità naturali sono accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi che coinvolgono significativamente il territorio, arrecando danno al patrimonio pubblico, privato, produttivo e agricolo.
Con una impropria forzatura è stato ricompreso il rischio sanitario da pandemia
Dunque in forza del richiamo di cui alla lettera c) dell’art.7 occorre esaminare l’art. 24 per avere la disciplina delle modalità e dei tempi (“limitati e predefiniti”) di intervento.
Art. 24:
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2,lettere a), b) e c), e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
Alcuni Giudici illuminati hanno riconosciuto meramente sul piano giuridico l’illegittimità dello stato di emergenza.
Il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Manganiello nella sentenza n. 516 del 29.07.2020, precisa :
“la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”
La Dott.ssa Manuali, Giudice monocratico del Tribunale penale di Pisa con sentenza n. 419/2021 del 17.03.2021 chiaramente afferma a pagina 10:
“Le richiamate disposizioni…” (artt. 7-24-25 del D.Lgs. 1/2018) “nulla hanno a che vedere con situazioni di ‘rischio sanitario’, qual è quello derivato dal COVID-19 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo : eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, recita l’art.7…”
“Anche nella stessa Carta Costituzionale non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) conferiscono al Governo poteri speciali (art.78 Cost.)”
“Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art.78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei ministri quello di dichiarare l’emergenza sanitaria”
“In conclusione, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”
“A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
II. Piano medico-scientifico
Torniamo all’art. 24 del D. Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018
Il comma 3 è molto chiaro: i 12 mesi possono essere prorogati solo una volta.
Con il DL n. 221 del 24 dicembre 2021 (art.1) lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario COVID – diretto a decadere il 31.01.2022 – è stato prorogato sino al 31.03.2022.
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
Art. 1
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID- 19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Il D.L. è stato convertito in legge il 17 febbraio 2022.
Occorre valutare però con attenzione se sul piano medico-scientifico lo stato di emergenza oggi esista e/o sia ab origine realmente esistito.
Esaminiamo il sito https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#2 per considerare i dati forniti dallo stesso Istituto Superiore di Sanità
“Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 5 ottobre 2021”
Capitolo 2 .Patologie preesistenti in un campione di deceduti:
L’istogramma presenta le più comuni patologie croniche preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione) in un campione di pazienti deceduti. Questo dato è stato ottenuto da 7.910 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Le cartelle cliniche sono inviate all’ISS dagli ospedali secondo tempistiche diverse, compatibilmente con le priorità delle attività svolte negli ospedali stessi. Il campione è quindi di tipo opportunistico, rappresenta solo i decessi in soggetti che hanno avuto necessità del ricovero, e le Regioni sono rappresentate cercando di conservare una proporzionalità rispetto al numero di decessi. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,7 (mediana 3, Deviazione Standard 2,1). Complessivamente, 230 pazienti (2,9% del campione) presentavano 0 patologie, 902 (11,4%) presentavano 1 patologia, 1.424 (18,0%) presentavano 2 patologie e 5.354 (67,7%) presentavano 3 o più patologie.
La percentuale di decessi da Covid-19 esclusivo è del 2,9%, dunque ben al di sotto del livello minimo che avrebbe giustificato la proclamazione dello stato di emergenza.
In sintesi, lo stato di emergenza, deliberato inizialmente cautelativamente a causa delle scarse conoscenze dell’agente virale, entro il 2020 poteva (e doveva) già essere revocato. La procrastinazione di tale situazione nel corso del 2021 è stata illegittima.
Ora consideriamo se l’ultima variante Omicron, pur molto contagiosa, fosse effettivamente così pericolosa da giustificare la proroga al 31.03.2022.
Per comprendere questo, riferiamoci sempre a dati ufficiali, con riferimento alla reale occupazione delle terapie intensive (I media del mainstream sono inattendibili e terroristici)
Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php
La soglia della terapia intensiva al 04.01.2022 era ancora molto al di sotto della criticità, sia con riferimento all’occupazione di posti in terapia intensiva (immagine di sinistra) sia con riferimento all’occupazione di posti in reparto (immagine di destra).
La percentuale di contagi, pur alta, non giustificava lo stato di emergenza. A questo punto nel passato, ogni anno, all’arrivo dell’influenza stagionale si sarebbe dovuto deliberare uno stato di emergenza.
Si consideri altresì che questa malattia, a prescindere dalla variante, se tempestivamente curata (con farmaci classici e metodo e coscienza medica) non porta ad ospedalizzazioni.
Dunque Omicron non giustificava la proroga dello stato di emergenza sul piano medico-scientifico. Essa è illegittima.
Avv. Marco Falchieri
Membro Gruppo giuridico JUS EUNOMIS