ILLEGITTIMITA’ DELLO STATO DI EMERGENZA

I. Piano giuridico

 
Art. 78 Cost: “ Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”
Non è prevista alcuna ipotesi di rischio pandemico
 
D. Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) :
art.7:
“Tipologia degli eventi emergenziali di  protezione  civile  (Articolo  2, legge 225/1992)
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:     a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che  possono  essere  fronteggiati mediante interventi attuabili, dai  singoli  enti  e  amministrazioni competenti in via ordinaria;    b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’ attività dell’uomo che per loro natura  o  estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni,  e debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  straordinari  da impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi  calamitosi di origine naturale  o  derivanti  dall’ attività  dell’uomo  che  in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di  tempo  ai sensi dell’articolo 24.”
 
Definizione di calamità naturale: Le calamità naturali sono accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi che coinvolgono significativamente il territorio, arrecando danno al patrimonio pubblico, privato, produttivo e agricolo.

Con una  impropria forzatura è stato ricompreso il rischio sanitario da pandemia
 
Dunque in forza del richiamo di cui alla lettera c) dell’art.7 occorre esaminare l’art. 24 per avere la disciplina delle modalità e dei tempi (“limitati e predefiniti”) di intervento.
Art. 24:
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo  112/1998; Articolo  5-bis, comma  5,  decreto-legge  343/2001,  conv.  Legge   401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge  123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito  di  una  valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla  base dei dati e delle informazioni  disponibili  e  in  raccordo  con  le Regioni e Province autonome interessate, presentano  i  requisiti  di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente  del  Consiglio dei ministri, formulata  anche  su richiesta  del  Presidente  della Regione o  Provincia  autonoma  interessata  e  comunque  acquisitane l’intesa,  delibera  lo  stato  d’emergenza di  rilievo   nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione  territoriale  con riferimento alla natura e alla  qualità  degli  eventi  e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri  omogenei  definiti  nella direttiva di  cui  al  comma  7,  le  prime  risorse  finanziarie  da destinare all’avvio delle attività di  soccorso  e  assistenza  alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui  all’articolo  25, comma 2, lettere a) e b), nelle more  della  ricognizione  in  ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del  Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell’effettivo  impatto  dell’evento calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal   Dipartimento   della protezione civile e dalle Regioni e  Province  autonome  interessate, sulla  base  di  una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione civile, il Consiglio dei ministri  individua,  con  una  o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie  per il completamento delle attività di cui  all’articolo  25,  comma  2,lettere a), b) e c), e per l’avvio degli interventi più  urgenti  di cui alla lettera d) del  medesimo  comma  2, autorizzando  la  spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui  all’articolo 44.  Ove,  in  seguito,  si  verifichi,  sulla   base   di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui  alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare  insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del  Capo  del Dipartimento  della  protezione  civile,   individua,   con   proprie ulteriori deliberazioni,  le  risorse   finanziarie   necessarie   e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le  emergenze  nazionali di cui all’articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più  di  ulteriori  12 mesi.
4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata  per  la delibera dello stato d’emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di  rilievo  nazionale non sono soggette al controllo  preventivo  di  legittimità  di  cui all’articolo 3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti  ordinariamente   competenti,   individuati   anche   ai   sensi dell’articolo 26, subentrano in tutti i rapporti  attivi  e  passivi, nei   procedimenti   giurisdizionali   pendenti,   anche   ai   sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile,  nonché  in  tutti quelli derivanti  dalle  dichiarazioni  già  emanate  nella  vigenza dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,  n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati  ai sensi  dell’articolo 25, comma 7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai  sensi dell’articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti  dagli stessi designati.
7. Con direttiva  da  adottarsi  ai  sensi  dell’articolo  15  sono disciplinate  le  procedure  istruttorie  propedeutiche  all’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei  Presidenti  delle  Regioni  e Province autonome  e  del Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui  al  comma  1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto  dall’articolo  11 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e  dal  Piano  di  pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di  idrocarburi  o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potestà  legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe  a  quanto  previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).
 

Alcuni Giudici illuminati hanno riconosciuto meramente sul piano giuridico  l’illegittimità dello stato di emergenza.

 
Il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Manganiello nella sentenza n. 516 del 29.07.2020, precisa :
 
la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario
 
La Dott.ssa Manuali, Giudice monocratico del Tribunale penale di Pisa con sentenza n. 419/2021 del 17.03.2021  chiaramente afferma a pagina 10:
Le richiamate disposizioni…” (artt. 7-24-25 del D.Lgs. 1/2018) “nulla hanno a che vedere con situazioni di ‘rischio sanitario’, qual è quello derivato dal COVID-19 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo : eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, recita l’art.7…
Anche nella stessa Carta Costituzionale non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) conferiscono al Governo poteri speciali (art.78 Cost.)
Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art.78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei ministri quello di dichiarare l’emergenza sanitaria
In conclusione, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario
 
“A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono  reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
 
II. Piano medico-scientifico
 
Torniamo all’art. 24 del D. Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018
Il comma 3 è molto chiaro: i 12 mesi possono essere prorogati solo una volta.
Con il DL n. 221 del 24 dicembre 2021 (art.1) lo stato di emergenza  relativo al rischio sanitario COVID – diretto a decadere il 31.01.2022 – è stato prorogato sino al 31.03.2022.
 
DL n. 221 del 24 dicembre 2021
Art. 1
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID- 19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
 
Il D.L. è stato convertito in legge il 17 febbraio 2022.
 
Occorre valutare però con attenzione se sul piano medico-scientifico lo stato di emergenza oggi  esista e/o sia ab origine  realmente esistito.
 
Esaminiamo il sito  https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#2 per considerare i dati forniti dallo stesso Istituto Superiore di Sanità
 
“Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 5 ottobre 2021”
Capitolo 2 .Patologie preesistenti in un campione di deceduti:
L’istogramma presenta le più comuni patologie croniche preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione) in un campione di pazienti deceduti. Questo dato è stato ottenuto da 7.910 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Le cartelle cliniche sono inviate all’ISS dagli ospedali secondo tempistiche diverse, compatibilmente con le priorità delle attività svolte negli ospedali stessi. Il campione è quindi di tipo opportunistico, rappresenta solo i decessi in soggetti che hanno avuto necessità del ricovero, e le Regioni sono rappresentate cercando di conservare una proporzionalità rispetto al numero di decessi. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,7 (mediana 3, Deviazione Standard 2,1). Complessivamente, 230 pazienti (2,9% del campione) presentavano 0 patologie, 902 (11,4%) presentavano 1 patologia, 1.424 (18,0%) presentavano 2 patologie e 5.354 (67,7%) presentavano 3 o più patologie.
 

 

La percentuale di decessi  da Covid-19 esclusivo è del 2,9%, dunque ben al di sotto del livello minimo che avrebbe giustificato la proclamazione dello stato di emergenza.

In sintesi, lo stato di emergenza, deliberato inizialmente cautelativamente a causa delle scarse conoscenze dell’agente virale, entro il 2020 poteva (e doveva) già essere revocato. La procrastinazione di tale situazione nel corso del 2021 è stata illegittima.
 

Ora consideriamo se l’ultima variante Omicron, pur molto contagiosa, fosse effettivamente così pericolosa  da giustificare la proroga al 31.03.2022.

Per comprendere questo, riferiamoci sempre a dati ufficiali, con riferimento alla reale occupazione delle terapie intensive  (I media del mainstream sono inattendibili e terroristici)
Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php
 
La soglia della terapia intensiva al  04.01.2022 era ancora  molto al di sotto della criticità, sia con riferimento all’occupazione di posti in terapia intensiva (immagine di sinistra) sia con riferimento all’occupazione di posti in reparto (immagine di destra).
 

 

La percentuale di contagi, pur alta, non giustificava lo stato di emergenza. A questo punto nel passato, ogni anno, all’arrivo dell’influenza stagionale si sarebbe dovuto deliberare uno stato di emergenza.

Si consideri altresì che questa malattia, a prescindere dalla variante, se tempestivamente curata (con farmaci classici e metodo e coscienza medica) non porta ad ospedalizzazioni.
 
Dunque Omicron non giustificava la proroga dello stato di emergenza sul piano medico-scientifico.  Essa è illegittima.

Avv. Marco Falchieri
Membro Gruppo giuridico JUS EUNOMIS