“ll coraggio della dignità: un giudice penale militare bacchetta la Consulta”

di Claudio Maruzzi*

Onore al dottor Andrea Cruciani per le pennellate di legalità e buon senso con cui ha ornato la sua decisione, quale Giudice del Tribunale militare di Napoli depositata il 13 marzo, assolvendo per insussistenza del fatto un graduato accusato di “forzata consegna”, per essere entrato in servizio sottraendosi al controllo del cd green pass.

Egli innanzitutto ha ricondotto nel giusto alveo le decisioni della Corte Costituzionale, mai vincolanti per i giudici di merito, laddove le questioni di legittimità costituzionale a lei sottoposte siano dichiarate inammissibili o rigettate; contestualmente ha riaffermato la funzione nomofolattica della Corte di Cassazione, unica depositaria dell’esatta osservanza e dell’uniforme interpretazione della legge e garante dell’unità del diritto oggettivo nazionale.

Disattendendo in diversi punti le tesi della Consulta promananti dalle ultime, note sentenze, in punto efficacia della vaccinazione anti Sars-Cov 2 soprattutto nella prevenzione dell’infezione (il cuore  della vicenda riguarda la “logica” del green pass), ha fieramente richiamato il principio di offensività, come baluardo di legalità, “inoculandolo” nella motivazione attraverso un dato di realtà brandizzato come “fatto notorio”: ossia che la capacità di prevenire l’infezione di questi sieri è vicina allo zero…sancendo la necessaria equivalenza di trattamento dei vaccinati e dei non vaccinati, venendo sostanzialmente a sancirne la uguale “dignità” al cospetto del virus.

In definitiva, il GUP partenopeo ha sancito che le condotte contrarie alla normativa che impone il green pass per talune attività della vita quotidiana e primariamente l’accesso al luogo di lavoro, difettano di offensività, venendo così meno il presupposto normativo dell’obbligo vaccinale.

Il magistrato ha inteso altresì riaccreditare al giudice la funzione critica sul dato scientifico offerto alla sua valutazione, ripudiando la sempre meno infrequente tendenza pigramente assertiva di adagiarsi sulla “scienza” ritenuta maggiormente accreditata, logica cui si è “adattata” anche la Consulta.

L’effetto del ragionamento è dirompente: se la logica sottesa alla detenzione ed esibizione del green pass è la garanzia degli altri di non essere contagiati dal detentore della carta verde, in quanto “schermato” dal vaccino, una volta che tale logica viene a crollare addirittura dalla quotidiana esperienza di vita di gran parte della popolazione, la violazione dell’obbligo assurge ad atto legittimo, in quanto innocua al cospetto dei valori in gioco.

Non solo.

La condotta di disobbedienza civile posta in essere dal coraggioso milite viene addirittura valorizzata dal giudice napoletano in termini di stato di necessità, come scriminante pienamente invocabile, sottraendo all’azione connotazioni di antigiuridicità.

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, attingendo da precedenti pronunce della Consulta, la sentenza riafferma il principio secondo cui il sacrificio della salute del singolo può essere tollerata solo se il pregiudizio alla salute del sacrificando sia temporaneo, di scarsa entità e tollerabile, non essendo accettabile il “rimedio” della mera tutela indennitaria; vengono in proposito rammentati i limiti imposti dal rispetto della persona umana, baluardo insormontabile solennemente sancito dall’ultima parte dell’art. 32 della Carta Costituzionale, il quale, se valicato, rende il trattamento disumano.

Si ricordano in proposito nella pronuncia gli effetti collaterali, anche fatali, che possono determinarsi dall’assunzione dei vaccini per SARS-CoV-2 quali miocarditi, pericarditi, parestesia, ipoestesia, trombosi, paralisi periferica del nervo facciale, shok anafilattico (fonti EMA, AIFA), classificabili tra gli eventi tutt’altro che rari e quindi prevedibili.

Infine, ma non meno importante, un richiamo al “lavoro” che non rappresenta soltanto un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma è altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità, costituendo il diritto al lavoro il fondamentale diritto di libertà della persona umana ed imprescindibile presidio della dignità umana.

Dignità umana, lo ricordo, primo diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dalla Carta di Nizza.

Lavoro, diritto su cui è fondata la nostra Repubblica.

Lavoro che, conclude la sentenza “non solo affranca dai bisogni, ma è anche strumento di elevazione dei cittadini” e che “per una persona che intende vivere un’esistenza libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, il quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”.

E’ fondamentale che i giuristi continuino ad approfondire l’elaborazione di questi arresti giurisprudenziali, che stanno progressivamente destrutturando l’impalcatura dell’ormai sempre più “disvelato” fenomeno-Covid.

 

avvocato penalista, membro del Gruppo Giuridico JUS EUNOMIS*


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