Distopia alimenti-automotive nelle regole UE

di Silvano Tramonte

Esiste una contraddizione che molti sentono, pochi sanno formulare, e quasi nessuno ha il coraggio di portare fino in fondo, perché quando lo fai non stai più discutendo di norme, di pesticidi, di automobili o di limiti di residuo, ma stai toccando il cuore del potere moderno, cioè il modo in cui il sistema costruisce obbedienza non con la forza, bensì con una morale selettiva che chiede al singolo una precauzione assoluta e, nello stesso tempo, concede ai soggetti economici una irresponsabilità strutturale purché sia statisticamente “accettabile”. Quando si mettono a confronto due ambiti apparentemente lontani ma in realtà profondamente connessi: la sicurezza delle automobili e la sicurezza degli alimenti, allora scopriamo che i principi diventano elastici e gli interessi cedono e ammettono il conflitto. In entrambi i casi si parla di tutela della vita, di riduzione del rischio, di responsabilità verso i cittadini; eppure il principio applicato è radicalmente diverso, tanto da configurare una vera e propria bugia sistemica, mascherata da coerenza normativa.

La scena è semplice e la capiscono tutti: tu guidi, un pedone compie l’atto imprevedibile e si butta sotto, tu non riesci a fermarti e lo investi; a quel punto, anche se l’imprevisto non l’hai creato tu, la colpa tende a ricadere su di te, perché la pretesa implicita è che tu avresti dovuto mantenere una velocità tale da poter evitare l’evento raro, l’errore altrui, l’eccezione, e in questo modo il cittadino viene educato a un principio: devi prevedere l’imprevedibile, devi vivere e agire come se la responsabilità dell’errore altrui fosse sempre e comunque anche tua.

Ora metti questa logica accanto alla logica che regola molti rischi sistemici, per esempio nel campo della chimica ambientale e dei residui negli alimenti, e ti accorgi che il principio cambia di segno: non si pretende più l’evento evitato a ogni costo, bensì si accetta un “rischio gestito”, cioè un danno potenziale che, purché distribuito, lento, non immediatamente imputabile a un singolo atto e non facilmente dimostrabile in tribunale, diventa politicamente tollerabile e quindi normativamente legale.

Il principio di precauzione: dichiarato universale, applicato a geometria variabile

Nella teoria, il principio di precauzione nasce come risposta razionale all’incertezza scientifica, perché afferma che, quando vi siano ragionevoli motivi di preoccupazione per la salute o per l’ambiente e le prove disponibili non siano ancora conclusive, si possano adottare misure preventive senza attendere la certezza assoluta; la Commissione europea lo ha esplicitato da tempo, chiarendo anche che esso opera proprio nei casi in cui la scienza “non è ancora in grado di valutare pienamente” il rischio.

Tuttavia, nella pratica, quel principio, che a parole appare generale, diventa selettivo, e lo diventa secondo una gerarchia molto semplice: è massimo quando il costo è scaricabile sul singolo, quando l’obbligo può essere imposto con facilità, quando la colpa può essere personalizzata, mentre si attenua fino quasi a sparire quando l’applicazione coerente produrrebbe costi sistemici, conflitti commerciali, aumento dei prezzi, frizioni geopolitiche, cioè quando la precauzione, da morale individuale, dovrebbe trasformarsi in vincolo reale per il potere economico e per l’architettura dei mercati.

Il ribaltamento sugli alimenti

Quando però ci spostiamo sul terreno degli alimenti, la logica si capovolge. L’UE impone ai propri agricoltori e allevatori norme ambientali, sanitarie e produttive sempre più stringenti, costose e complesse: limitazioni severe sull’uso di fitofarmaci, vincoli su fertilizzanti, benessere animale, tracciabilità, sostenibilità, riduzione delle rese e aumento dei costi di produzione. Il produttore europeo viene trattato come un soggetto che deve operare secondo una logica di precauzione massima, spesso al limite della sostenibilità economica.

Tuttavia, quegli stessi standard non vengono imposti con la stessa rigidità ai prodotti alimentari importati da Paesi extra-UE. Cereali, frutta, verdura, carni e derivati possono entrare nel mercato europeo anche se ottenuti con metodi che sarebbero vietati ai produttori interni, purché rispettino un unico parametro finale: il limite massimo di residuo sul prodotto finito.

Il risultato è paradossale: l’Europa dice di voler tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, ma accetta alimenti prodotti con standard ambientali e sanitari inferiori, mentre penalizza economicamente chi produce “in casa” rispettando regole più severe. È come se, nel settore automobilistico, si vietassero certi materiali o dispositivi ai produttori europei per ragioni etiche o ambientali, salvo poi importare liberamente auto costruite proprio con quei materiali e dispositivi

LMR, ADI, ARfD: il rischio “accettabile” e l’illusione del rischio “nullo”

Prendiamo il caso dei limiti massimi di residuo (LMR o MRL) dei pesticidi, perché è un esempio perfetto di ciò che la norma dice e di ciò che la norma, per definizione, non può dire; il quadro di base in Europa è definito dal Regolamento (CE) n. 396/2005, che stabilisce i livelli massimi consentiti e prevede anche un livello “di default” quando non esista un LMR specifico. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Il punto decisivo è capire che l’LMR non nasce come “soglia di innocenza”, ma come livello legale coerente con le buone pratiche agricole e con una valutazione di esposizione alimentare che, tramite modelli (per esempio il modello PRIMo di EFSA), verifica se l’assunzione stimata possa rimanere entro valori di riferimento per la popolazione. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

I valori di riferimento centrali, nella logica regolatoria, sono l’ADI (assunzione giornaliera accettabile, cioè una stima di quanto si possa assumere ogni giorno per tutta la vita senza “rischio apprezzabile”) e l’ARfD (dose acuta di riferimento, cioè il corrispettivo per esposizioni brevi), e quando una sostanza non si presta a una soglia classica, come nei casi di preoccupazione genotossica/cancerogena, si ricorre a strumenti come il Margin of Exposure (MOE), che non “assolve” né “condanna” in modo binario, ma esprime un gradiente di preoccupazione. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Fin qui, sul piano tecnico, il sistema appare razionale, ma è proprio qui che emerge la frattura etica: perché un modello che lavora su popolazioni, medie, soglie e “rischio accettabile” non è costruito per proteggere l’individuo reale nella sua variabilità, bensì per rendere governabile un fenomeno complesso dentro una cornice amministrativa, e ciò significa che alcune categorie di rischio non vengono negate apertamente, bensì risultano semplicemente fuori perimetro.

Ciò che il modello non considera: ipersensibilità, allergie, autoimmunità, neurodegenerazione

Se tu mi dici: “L’ipersensibilità soggettiva non è considerata, le reazioni allergiche non sono considerate, le malattie autoimmuni e neurodegenerative non vengono considerate”, tu non stai facendo un’accusa generica, stai descrivendo la struttura stessa di una valutazione che, per costruzione, lavora su endpoint tossicologici standardizzati e su esposizioni “medie”, e quindi tende a non incorporare ciò che è idiosincratico, multifattoriale, lento, cumulativo, e spesso non dimostrabile con la linearità causale che la regolazione pretende.

L’ipersensibilità individuale è esclusa perché non è modellizzabile: ciò che non è modellizzabile non entra nelle tabelle, e ciò che non entra nelle tabelle non esiste nel diritto, e se non esiste nel diritto non produce obbligo per il sistema; le allergie, che non seguono l’andamento dose–risposta classico e che possono manifestarsi anche a dosi bassissime per alcuni soggetti predisposti, vengono trattate come problema clinico individuale e non come parametro regolatorio centrale; le malattie autoimmuni, essendo esiti lenti, spesso multifattoriali e dipendenti da interazioni complesse, non si prestano facilmente a studi regolatori standard, e quindi tendono a restare sullo sfondo; le malattie neurodegenerative, che hanno latenza lunga e richiederebbero ragionamenti rigorosi su esposizioni croniche e su vulnerabilità specifiche, si scontrano con un limite metodologico, perché la regolazione, per definizione, non può attendere decenni prima di autorizzare o vietare una sostanza, e quindi riduce il problema a ciò che è misurabile nel tempo breve e con endpoint standardizzati.

Questa non è necessariamente “malafede”, ma è un fatto: il sistema normativo, quando deve scegliere tra protezione assoluta e continuità economica, opta quasi sempre per una protezione che abbia la forma del rischio accettabile, e così il cittadino viene rassicurato con la parola “sicuro”, quando il significato reale è “conforme”, “tollerato”, “statisticamente sostenibile”.

Il doppio standard: rischio zero al cittadino, rischio accettabile al sistema

Ritorniamo allora all’esempio dell’auto, perché illumina tutto con crudezza: al cittadino si chiede la condotta perfetta, o almeno la condotta tale da compensare l’errore altrui, e quindi la responsabilità è anticipata, perché tu devi agire come se l’incidente fosse sempre possibile e come se fosse sempre tua responsabilità evitarlo, mentre il soggetto economico, che produce un rischio diffuso, può restare “in regola” purché rispetti parametri medi e limiti che, proprio perché medi, lasciano scoperti gli estremi, i fragili, i predisposti, e soprattutto lasciano senza tutela piena ciò che si manifesta lentamente e che, per la sua stessa lentezza, è difficile da attribuire con certezza a un singolo fattore.

Ne deriva una frattura giuridico-morale: il singolo non può invocare la probabilità, perché per lui la probabilità diventa colpa (“avresti dovuto prevederlo”), mentre il sistema vive di probabilità, e quindi trasforma il danno in statistica, la sofferenza in curva, la vulnerabilità in rumore di fondo, e alla fine legalizza l’impatto non perché sia inesistente, ma perché è distribuito e non imputabile in modo semplice.

Chi paga davvero questa asimmetria

Chi paga davvero questa asimmetria A pagare sono i produttori europei, schiacciati tra norme sempre più severe e una concorrenza esterna che gioca con regole diverse; pagano i territori agricoli, che perdono redditività e autonomia; pagano i cittadini, che vengono rassicurati con la parola “sicurezza” mentre in realtà ricevono un prodotto conforme a soglie legali, non a una tutela piena della salute.

Il consumatore viene educato a credere che “se è legale è sicuro”, mentre la verità è che “se è legale è accettato”, e ciò che è accettato non è necessariamente ciò che sarebbe scelto se si applicasse la stessa logica di precauzione usata per altri ambiti della vita quotidiana.

La bugia madre: la precauzione come tutela, quando invece è disciplina

A questo punto emerge la bugia, che è la bugia madre: il sistema dice “precauzione” come se stesse dicendo “protezione”, ma spesso, nella sua applicazione reale, la precauzione funziona come disciplina, perché educa il cittadino a interiorizzare la colpa preventiva, a ridurre spontaneamente il proprio spazio di azione, a considerare normale l’asimmetria, e soprattutto a ritenere moralmente sospetto chi chiede reciprocità.

La bugia della sicurezza alimentare consiste dunque in questo: l’Europa afferma di proteggere la salute e l’ambiente, ma applica il principio di precauzione solo dove non minaccia gli equilibri economici globali. Dove il costo è individuale e scaricabile – come nel comportamento del cittadino o nel lavoro dell’agricoltore europeo – la precauzione è assoluta; dove il costo sarebbe sistemico, diventa improvvisamente “irragionevole”, “non dimostrabile”, “da gestire”.

Non è incoerenza casuale. È una gerarchia di interessi. L’automobile è industria strategica, visibile, simbolica; il cibo è merce silenziosa, frammentata, politicamente sacrificabile. E così il rischio zero vale per ciò che muove consenso immediato, mentre il rischio accettabile governa ciò che può essere diluito nel tempo.

Infatti, quando il cittadino osserva la contraddizione e domanda: “Perché io devo essere perfetto e il sistema può sbagliare?”, la risposta implicita non è un’argomentazione razionale, ma una sanzione morale: “Stai mettendo a rischio gli altri”, e così la richiesta di equità viene trasformata in irresponsabilità, la critica diventa colpa, e la morale selettiva diventa uno strumento di governo delle coscienze, cioè una forma di potere che costa poco, perché non reprime apertamente, non vieta con brutalità, ma induce rinuncia preventiva

Rischio zero contro rischio accettabile

La differenza profonda sta nel principio applicato. Nel settore automobilistico domina la logica del rischio zero: inquinamento ambientale e e rischio per l’integrità fisica di chiunque, non sono un dato statistico tollerabile, ma un fallimento da prevenire a monte. Il produttore deve prevedere anche l’errore umano, l’imprevisto, l’evento raro. La responsabilità è anticipata.

Nella sicurezza alimentare, invece, il rischio viene dichiarato “accettabile” se rientra in soglie statistiche calcolate su consumi medi, individui medi e tempi medi. Non si pretende che il danno sia impossibile; si pretende solo che sia diluito, difficilmente attribuibile, lentamente emergente. Il sistema non promette l’assenza di rischio, ma la sua gestione amministrativa.

Questa differenza non è tecnica, è politica e morale. Perché il rischio zero, se applicato coerentemente agli alimenti, imporrebbe standard identici per produzioni interne ed esterne, controlli sui metodi produttivi e non solo sul residuo finale, e soprattutto il riconoscimento che la salute non è una variabile negoziabile con il commercio globale. Ma questo avrebbe un costo economico e geopolitico che il sistema non è disposto a pagare.

La via d’uscita: il NO essenziale come disinnesco del ricatto morale

Qui entra la tua strategia, che è l’unica che regga senza contraddirsi, perché non è un gesto adolescenziale, non è una posa ideologica, non è una protesta per ottenere consenso, ma è un atto di igiene morale: il NO essenziale non dice “rifiuto la responsabilità”, dice “rifiuto la responsabilità asimmetrica”, e soprattutto rifiuta il frame in cui tu sei sempre imputato e il sistema è sempre giudice.

Il NO funziona perché non combatte sul terreno del potere, che è il tribunale morale permanente, bensì si sottrae a quel tribunale, e quindi non chiede assoluzione, non mendica approvazione, non partecipa alla liturgia del “dimostrami che sei buono”, ma delimita, cioè ristabilisce un confine: accetto il rischio reale che dipende da me e che posso governare con prudenza concreta, ma rifiuto il rischio simbolico che serve a coprire un’architettura di interessi, e rifiuto di farmi carico, a titolo personale, della legittimazione morale di un sistema che distribuisce danni e poi li dissolve nella statistica.

Il NO essenziale è efficace proprio perché è silenzioso, non spiegato, non negoziato, e il potere contemporaneo, che sa gestire il dissenso, fatica invece a gestire la non-disponibilità, cioè chi non entra nel frame, chi non accetta di essere colpevole a prescindere, chi non chiede di essere perdonato, e in questo senso il NO non serve a “cambiare il mondo” nel senso ingenuo del termine, ma serve a non esserne corrotto, perché restituisce all’individuo il dominio della propria coscienza.

Verità proibita

La precauzione, quando è applicata in modo asimmetrico, non è più tutela della vita: è una tecnologia di obbedienza morale. Il cittadino deve evitare anche l’evento rarissimo e viene colpevolizzato se non ci riesce, mentre il sistema può generare eventi frequenti purché siano distribuiti, lenti e non imputabili, e così la “sicurezza” diventa una parola di consolazione e la “responsabilità” diventa una gabbia; l’unica via d’uscita adulta, in un quadro simile, non è urlare né convincere, ma saper dire NO, cioè rifiutare la pretesa di adesione morale totale e ristabilire il confine minimo della dignità: quando il sistema pretende l’obbedienza travestita da virtù, il NO diventa l’ultima forma di verità. . La sicurezza alimentare europea non è costruita per eliminare il rischio, ma per renderlo compatibile con il commercio globale. Mentre sulle automobili il rischio viene trattato come moralmente inaccettabile anche se raro, sugli alimenti il danno diventa tollerabile purché sia statistico, distribuito e non imputabile. I produttori europei pagano il prezzo di una virtù che non viene richiesta agli altri, e i cittadini vengono rassicurati con una parola – sicurezza – che non significa ciò che credono. Finché il principio del rischio zero resterà selettivo, non saremo di fronte a una politica di tutela, ma a una gestione morale dell’obbedienza e del silenzio.

Note

Nota 1 – Automotive: identità di standard per UE ed extra-UE

Nel settore automobilistico l’Unione Europea impone requisiti tecnici e di sicurezza identici a tutti i veicoli immessi sul mercato, indipendentemente dal Paese di produzione. L’accesso al mercato UE è subordinato al superamento di procedure di omologazione ex ante che riguardano il progetto, i materiali, i sistemi di sicurezza e i processi produttivi, secondo il Regolamento (UE) 2018/858 e il sistema europeo di “vehicle type-approval”. In questo ambito il rischio non è gestito come danno statistico a valle, ma come evento da prevenire a monte, anche quando raro.

Nota 2 – Alimenti: controllo del residuo, non del processo

Nel settore alimentare l’Unione Europea non impone ai Paesi terzi l’adozione degli stessi metodi produttivi vietati ai produttori interni, ma valuta esclusivamente la conformità del prodotto finale ai Limiti Massimi di Residuo (LMR). In base alle regole WTO (Accordo SPS), l’UE non può discriminare un prodotto importato sulla base del processo produttivo se il prodotto finale risulta conforme. Ciò consente l’importazione di alimenti ottenuti con sostanze o pratiche non autorizzate in UE, purché i residui rientrino nei limiti legali.

Nota 3 – WTO, Accordo SPS e limiti all’estensione del principio di precauzione

Nel commercio internazionale degli alimenti l’Unione Europea opera entro i vincoli dell’Accordo SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) dell’World Trade Organization, che consente l’adozione di misure sanitarie e fitosanitarie più restrittive solo se basate su una valutazione del rischio scientificamente giustificata. In linea generale, l’UE non può discriminare un prodotto importato esclusivamente sulla base del processo produttivo se il prodotto finale risulta conforme ai requisiti sanitari stabiliti, inclusi i Limiti Massimi di Residuo.

Sebbene l’Accordo SPS preveda margini di manovra — ad esempio in presenza di incertezza scientifica (art. 5.7 SPS) o per la tutela della salute pubblica — l’estensione sistematica del principio di precauzione ai metodi produttivi dei Paesi terzi comporterebbe contenziosi commerciali, ritorsioni e tensioni geopolitiche significative. Ne consegue che la scelta di limitare il controllo al residuo finale, anziché al processo, non è solo giuridica ma eminentemente politica: una rinuncia preventiva a un’applicazione simmetrica della precauzione quando essa inciderebbe sugli equilibri del commercio globale.

Bibliografia essenziale

Principio di precauzione

  • Commissione Europea. Communication from the Commission on the Precautionary Principle (COM(2000)1). EUR-Lex.
  • EUR-Lex. Il principio di precauzione (art. 191 TFUE – sintesi).

Sicurezza alimentare – LMR, EFSA

  • Unione Europea. Regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi.
  • European Commission – DG SANTE. Guidance Document on the MRL Setting Procedure (SANTE/2015/10595).
  • EFSA. PRIMo – Pesticide Residue Intake Model.
  • EFSA. Pesticide active substance and MRL application procedures.
  • EFSA Scientific Committee. Statement on the use and interpretation of the Margin of Exposure (MOE).
  • EFSA. The European Union report on pesticide residues in food (ultimo disponibile).

Importazioni alimentari e limiti UE

  • European Commission. Import tolerances for pesticide residues.
  • EFSA / European Commission. Guidance on import tolerances.

Commercio internazionale

  • World Trade Organization. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement).

Automotive – sicurezza e omologazione

  • Unione Europea. Regulation (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles.
  • European Commission – DG GROW. EU Vehicle Type-Approval System.
  • European Commission. EU Road Safety Policy Framework 2021–2030 – Vision Zero.

Cornice teorica – per la parte etico-politica

  • Ulrich Beck, Risk Society.
  • Hans Jonas, Il principio responsabilità.
  • Michel Foucault, Sécurité, territoire, population.

Rischio e regolazione

  • Cass Sunstein, Risk and Reason.
  • Sheila Jasanoff, The Fifth Branch.

Tossicologia regolatoria

  • WHO / IPCS, Principles for Evaluating Health Risks in Children.
  • OECD, Guidance on Dose-Response Assessment.

WTO / SPS

  • World Trade Organization, SPS Agreement Handbook.

Critica politico-morale del rischio

  • Zygmunt Bauman, Liquid Fear.
  • Byung-Chul Han, Psicopolitica.