BIG PHARMA CORRE AI RIPARI E “CONFESSA” ORA GRAVI MIOCARDITI E MORTI DA “VACCINO” COVID-19

di Andrea Montanari*

Al convegno di Padova in Responsabilità medica “Vaccinazione Covid-19 e profili risarcitori” del 21-09-23, (allego mia slide sul punto specifico) ho trattato proprio questo tema in punto responsabilità oggettiva del produttore del farmaco per esercizio di attività pericolose ex art 2050 c.c. , tesi supportata dalla nota sentenza Cass. n. 2875 del 2015.

Orbene, la notizia è praticamente contestuale, si apprende che Biontech – Pzifer e Moderna “corrono” (molto tardivamente però ) ai ripari, modificando le note informative e cercando così di sfuggire alla responsabilità per omessa informativa in punto a rilievo “gravi effetti avversi” che incide ovviamente sulla validità o meno del consenso informato del paziente preliminare all’inoculo.

Questo (e non solo questo) è uno dei motivi per cui nei tantissimi (purtroppo) e gravissimi casi di “effetti avversi” che abbiamo in trattazione legale (procedimento indennitario o causa civile) acquisiamo sempre preliminarmente le cartelle cliniche delle vaccinazioni (prima – seconda – eventuale terza dose), al fine di verificare, in base alla data della inoculazione, quale versione della nota informativa (il cd. “bugiardino”, più volte modificato dal produttore del farmaco tra fine 2020 e autunno-inverno 2022-2023) fosse vigente e sia stata esibita e allegata al modulo di consenso informato.

In termini molto accessibili ad un pubblico di “non giuristi”, possiamo dire che il consenso informato (ai sensi della l. 219/2017, del Codice di deontologia medica e della normativa sovranazionale) è l’atto fondamentale di autodeterminazione del paziente a sottoporsi o meno ad un determinato trattamento terapeutico: conseguentemente, ove detto atto in cui il paziente esprime “liberamente, personalmente , in modo non condizionato “ (per legge, così deve essere) il proprio consenso all’ atto medico (qualunque sia l’atto medico), sia “viziato” da una “omessa informazione” sulla qualità (in punto severità) e sulla quantità degli effetti avversi riscontrati, a tal punto da inficiare il cd. “rapporto benefici – rischi “ e da mettere in serio pericolo la sua salute e financo la sua stessa vita, ci troviamo in un ambito di consenso informato inesistente o nullo con la conseguenza che l’ atto terapeutico può essere considerato illegittimo e illegittima così l’inoculazione che ne consegue.

A seconda dei casi specifici, la responsabilità e il conseguente obbligo di risarcire i danni alla persona cagionati, gravano sul medico vaccinatore, sulla ASL datoriale, sulla casa farmaceutica, sul Ministero della salute.

Qui trovate il link relativo all’annuncio quanto mai opportuno della collega Renate Holzeisen sui nuovi “allegati I” in punto “effetti avversi” dei profarmaci (detti vaccini”) Pzifer- Moderna, aggiornati a settembre 2023 in cui -per la prima volta – si ammettono (molto timidamente, ma si ammettono) i decessi per “morti improvvise” derivanti da contrazione di infarti del miocardio e pericarditi e in genere da complicanze cardiologiche e i ricoveri in terapia intensiva per le medesime cause provocati dalle recenti inoculazioni.

Questo cambia tutto! EMA e Commissione Europea finalmente ammettono i morti per i „vaccini“ Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. Chiediamo che si dimettano subito i giudici della Corte Costituzionale!

*Avvocato e Presidente EUNOMIS

*Membro consiglio Direttivo e Responsabile Dipartimento Legale SIM

https://t.me/eunomis/2981


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