IN VIGORE IL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162: DAL RINVIO DELLA RIFORMA CARTABIA ALL’INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 434-BIS C.P. IN TEMA DI CONTRASTO AI “RAVE PARTY”.

di Giorgia Galli*

Lo scorso 31 ottobre, in occasione del primo Consiglio dei Ministri e a soli otto giorni dal suo insediamento, il nuovo Governo ha approvato il Decreto-legge n. 162 recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali“, entrato immediatamente in vigore”.

Oltre a stabilire lo stop all’obbligo vaccinale per il personale sanitario e l’immediato reintegro dei non vaccinati nell’esercizio delle professioni sanitarie, le novità introdotte dal decreto hanno importanti ricadute anche nel settore della giustizia penale.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano le seguenti, e in particolare:

Si stabilisce, nel rispetto della cornice del Pnrr, il rinvio dell’entrata in vigore del D.L. n. 150/2022, attuativo della L. n. 134/2021 (cd ‘riforma Cartabia’) recante «delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Il differimento, previsto per un tempo non superiore a due mesi, è stato disposto con l’intento dichiarato dal Governo di poter perfezionare misure organizzative già avviate e di garantire agli uffici giudiziari le migliori condizioni per una tempestiva applicazione della riforma già approvata, nonché di valutare l’adozione di ulteriori norme transitorie. Il decreto legislativo riguardante il processo penale e il sistema sanzionatorio dovrà, pertanto, entrare in vigore entro e non oltre il 30 dicembre 2022, nel rispetto delle scadenze e degli impegni presi con l’Europa.

In tema di benefici penitenziari per i detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia, il nuovo Governo adotta delle misure che intendono dar seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 97/2021, che ha espresso dubbi di costituzionalità in merito alle norme che regolano il cd. ‘ergastolo ostativo’, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale (la trattazione della questione di legittimità costituzionale era stata rinviata all’udienza pubblica del 8 novembre p.v. proprio per dar modo al legislatore di ripensare la disciplina in materia). A tal fine, nonché a quello di impedire che siano ammessi a misure premiali persone che possano avere collegamenti con il contesto criminale di provenienza, il decreto, tenendo conto della proposta di legge già approvata alla Camera dalla precedente legislatura, si concentra sui presupposti per la concessione di tali benefici, optando per l’introduzione di elementi specifici che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti. Il testo introduce inoltre modifiche in tema di concessione della liberazione condizionale (la richiesta potrà essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena) e prevede una norma transitoria per detenuti che abbiano commesso reati prima dell’entrata in vigore della riforma.

Tra i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal Titolo VI del Libro II del Codice penale, viene aggiunto l’art. 434-bis c.p. che introduce una nuova ipotesi delittuosa, ovverosia il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (ribattezzato dai mass media come “rave party”). In realtà, il testo del nuovo delitto trascende l’ambito delle feste illegali, essendo incentrato sulla nozione più ampia e vaga di raduno potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Il nuovo reato, che si perfeziona solo se commesso da un numero di persone superiore a cinquanta, strutturato come delitto doloso, si biforca in una fattispecie di “organizzazione e promozione” di invasione finalizzata a raduni pericolosi, punita con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro, e in una di partecipazione, punita con la pena citata, diminuita fino ad un terzo. Una modifica al codice antimafia rende infine applicabili le misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434 -bis c.p.

In allegato, il testo del decreto: DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022 , n. 162 .

Avvocato, membro Gruppo giuridico EUNOMIS*


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