Obbligo Vaccinale Over 50

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022
Obbligo Vaccinale Over 50
Le Prescrizioni, La Sanzione, Il Consenso Informato
 
Il Decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, si colloca nell’alveo di una decretazione d’urgenza ormai convulsa ed arbitraria.
Sotto il preteso quanto insussistente ombrello della tutela della salute pubblica e del contenimento dei contagi – fine mai raggiunto in due anni – il Governo ha imposto obblighi vaccinali la cui portata si è progressivamente estesa, interessando in primo luogo gli operatori del comparto sanitario, in seguito tutto il personale scolastico, il comparto difesa, il comparto sicurezza, il soccorso pubblico e la polizia locale.
Tale normativa ha escluso e continua ad escludere dalla vita sociale e lavorativa del paese milioni di cittadini di fatto sottoposti ad un ricatto esistenziale che si concretizza nella profanazione di quei diritti che per la loro rilevanza e sacralità vengono definiti inviolabili dalla nostra CartaCostituzionale (oltre che da Convenzioni e dai Trattati Internazionali) purtroppo sempre più svuotata di forza e di effettiva applicazione.
Il decreto pur inserendosi in un solco già delineato dai provvedimenti che l’hanno preceduto, segna tuttavia un cambio di passo ancora più deciso, pericoloso e stridente, accelerando la corsa ad una normazione che vuole a tutti i costi insinuarsi in ogni piega della vita del cittadino limitandone i diritti, le istanze e le aspirazioni.
L’art. 1 del D.L. 1/2022, inserendo l’art. 4 quater nel D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, impone infatti per la prima volta l’obbligo vaccinale a cittadini e stranieri stazionanti sul territorio italiano con età superiore ad anni cinquanta, e ciò a partire dall’entrata in vigore del citato D.L. 1/2022, sino al 15/6/2022.
Risulta evidente come questo criterio di imputazione dell’obbligo agli over cinquanta (che secondo il decreto in questione è finalizzato alla “prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2” e “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”) sia privo di qualsiasi contesto e connotazione scientifica e sociale.
In effetti una decisione così pesante sia in termini sia di salute pubblica che di annullamento del diritto al lavoro e delle libertà individuali in genere, rimane priva di qualsiasi prova che dimostri:
a)      l’effettiva incidenza ed efficacia della campagna vaccinale nella prevenzione, dell’infezione da SARS-Cov-2, prevenzione ormai diffusamente smentita dalla comunità scientifica, passata dal mito dell’immunizzazione al più limitato baluardo della diminuzione della mortalità, anch’esso dimostratosi inveritiero a fronte dell’ultima ondata virale sospinta dalla variante Omicron che ha letteralmente “bucato” prime, seconde e terze dosi!
b)     l’effettiva incidenza ed efficacia del neo introdotto obbligo vaccinale tanto in termini di salute pubblica, quanto ai fini del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Oltretutto la gravità della compressione dei diritti fondamentali dell’individuo esigerebbe in primo luogo la prova attraverso dati scientifici e statistici chiari ed incontestabili, di quale sia concretamente, per ogni età, il rischio attivo e passivo di contagiare ed essere contagiati, e l’esatta esplicitazione del rapporto in termini di rischi e benefici della vaccinazione in capo al soggetto obbligato.
Appare invece evidente, anche alla luce di quanto sopra, la pervicacia del Governo nell’adottare misure insensate ai fini del contenimento dei contagi, da talune (misure) addirittura favoriti  (come ad esempio l’incondizionata circolazione dei possessori del green pass base e del green pass rafforzato che come è noto possono comunque contagiarsi e contagiare), anche dopo due anni dall’inizio della pandemia, e nonostante l’evidente insuccesso e la palese inefficacia dei vaccini sul piano della prevenzione e della diffusione del virus.
L’ultra cinquantenne “renitente” alla vaccinazione obbligatoria sarà infatti passibile del divieto di accesso ai luoghi di lavoro (con sospensione della percezione degli emolumenti), divieto esteso anche alla categoria professionale degli avvocati in spregio all’art. 24 della Costituzione secondo cui “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, con la conseguente compromissione del diritto di ogni cittadino di poter liberamente scegliere il proprio difensore.
Vi è poi la novità assoluta di una sanzione pecuniaria (“una tantum”) di Euro 100,00 (prevista dal neo introdotto art. 4 sexies del D.L. 44/2021 convertito con modificazioni, dalla legge n. 76/2021).
La platea dei soggetti passibili di detta sanzione è assai vasta e giunge ad includere anche coloro che si sono sottoposti al ciclo vaccinale primario, ma che non hanno poi ritenuto di procedere all’inoculazione della terza dose, oggi ingiustamente assimilati in tutto e per tutto ai “pericolosi” No Vax.
È pertanto di tutta evidenza che tale misura sanzionatoria, che costituisce a tutti gli effetti un precedente pericoloso e non tollerabile in un paese che ambisce ancora, forse, a ritenersi democratico, dovrà formare oggetto, a tempo debito, di specifica impugnazione – e ne descriveremo in seguito i passaggi essenziali – per evidente e inaccettabile compressione dei diritti inviolabili che l’art. 2 della nostra Costituzione, insieme a Trattati e Convenzioni Internazionali, pone a protezione della dignità dell’uomo.
Passiamo ora ad esaminare nel concreto lo svolgersi dell’imposizione sanzionatoria.
L’art. 4 sexies dà finalmente visibilità ad un protagonista della scena sino ad ora rimasto nell’ombra, lontano dai riflettori, dagli sguardi distratti dei più, ma sempre presente sin dall’inizio di questa narrativa giuridico-epidemiologica: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che attraverso le Agenzie Fiscali che svolgono funzioni tecnico-operative al suo servizio, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, procederà ad individuare gli inadempienti l’obbligo vaccinale sulla base di elenchi, di dati anche acquisibili per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, a sua volta autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall’Anagrafe vaccinale.
Al comma 3 leggiamo che “ L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini”.
Come previsto dal successivo comma 4 poi, esaurita la fase dell’individuazione dei colpevoli, il processo sanzionatorio si esplicita nell’invio agli stessi di una comunicazione da parte del Ministero della Salute, sempre per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale li si notizia dell’avvio del procedimento, con intimazione di un termine perentorio di giorni dieci per comunicare  all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine (di giorni dieci), gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.
Le ipotesi a questo punto sono due:
comma 5: L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel successivo termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista dal precitato comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4, quindi niente sanzione.
–  comma 6: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4, provvede entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione, alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che prevede il termine di pagamento di giorni sessanta.
Il successivo comma 7 precisa, infine, che avverso tale titolo esecutivo è possibile entro il termine di giorni trenta dalla notifica, opporsi, ricorrendo al Giudice di Pace territorialmente competente (come sarebbe opportuno in effetti procedere facendo valere tutte le violazioni delle norme poste dalla nostra Carta costituzionale, dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali a presidio dei diritti fondamentali dell’uomo).
Il ricorrente potrà agire personalmente, senza cioè l’assistenza di un legale. Il ricorso prevede il pagamento di un contributo unificato di Euro 43,00 e deve contenere l’istanza di sospensione dell’avviso di addebito.
In caso di rigetto, che può comportare la condanna alle spese, la sentenza potrà essere impugnata entro giorni trenta dalla sua notifica dinanzi l’Organo giudiziario di grado superiore (Tribunale).
Tema di fondamentale importanza è poi quello del consenso informato da concedere al momento dell’inoculazione della dose vaccinale:l’obbligatorietà del vaccino agli over 50 non toglie infatti la necessità di informare il paziente perché non si tratta di un obbligo assoluto ma di tipo relativo.
L’obbligatorietà in questione non può essere connotata come assoluta, dal momento che non si viene prelevati da casa propria a forza, come accade in un trattamento sanitario obbligatorio, e resta comunque la possibilità di decidere di violare l’obbligo assumendosi le conseguenze del comportamento assunto, tra cui il pagamento della sanzione amministrativa prevista.
Ovviamente, se viene conservato, di fatto, il diritto a non vaccinarsi, ciò significa che è necessario essere informato, in primo luogo, delle possibili complicanze collegate al vaccino, sussiste pertanto il diritto ad essere messo in condizione di valutare il da farsi e scegliere di soggiacere ad una sanzione invece di ricevere la dose di vaccino che non si vuole.
In conformità ai principi da tempo espressi dal legislatore, sarebbe poi opportuno anche rendere noto ai cittadini che lo Stato già si assume la responsabilità di indennizzare chi abbia subito danni da serie complicanze vaccinali. Nel nostro ordinamento esistono delle leggi che prevedono degli indennizzi specifici per i danni avversi da vaccino qualora si dimostri, anche se non è facile, il nesso causa-effetto. E c’è anche la possibilità di rivolgersi a un giudice per un risarcimento dei danni ulteriori, sebbene il margine di soccombenza, in tutta sincerità, sia elevato.  
Per tali motivi risulta evidente che il consenso informato in vigore oggi non è più legittimo, e deve essere modificato eliminando qualsiasi clausola che escluda responsabilità da danni da vaccino; i moduli sul consenso informato firmati dai soggetti che accettano di sottoporsi a vaccinazione contro il Covid non prevedono responsabilità in capo allo Stato in caso di effetti collaterali, reazioni avverse gravi o danni permanenti. Questo perché la vaccinazione era, fino ad oggi, volontaria e lasciata alla libera scelta dei singoli.
Se il Governo non modificherà con urgenza i moduli che i cittadini over 50 dovranno firmare al momento della vaccinazione, nasceranno contenziosi legali a ripetizione; nel frattempo è consigliabile non firmare alcun consenso informato oppure cancellare dai moduli qualsiasi clausola che escluda responsabilità dello Stato in caso di effetti avversi o danni da vaccinazione.
Informare chiaramente le persone che hanno la possibilità di ricevere un indennizzo e a quali condizioni, rappresenta un tema nuovo ed è compito della categoria professionale degli avvocati mettere al corrente i cittadini; si tratta di una informazione diversa da quella, di carattere tecnico, correlata all’atto medico.
Avv.ti Paola Garini, Filomena Manes e Tommaso Tartarini
Membri del gruppo giuridico EUNOMIS