FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: IL PAZIENTE PUO’ ESERCITARE IL DIRITTO ALL’OSCURAMENTO DEI DATI OPERANDO SUL PORTALE
 
In un momento storico particolarmente complesso, nel quale la Sanità è impegnata a fronteggiare una pandemia ancora in corso e si succedono provvedimenti governativi su obblighi vaccinali e certificazioni verdi, con anche conseguenze sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza, è lecito chiedersi se, in ambito di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il paziente ha ancora la possibilità di controllare direttamente l’accesso ai dati e documenti che racchiudono la propria storia clinica (esami, cure, ricoveri, certificati vaccinali, ecc.).
A nostro avviso, nonostante il contesto, e con riguardo allo specifico ambito del FSE, ad oggi, non sussiste il rischio che, in assenza di consenso del paziente, tutti gli esercenti le prestazioni sanitarie possano avere accesso al FSE, né che venga a crearsi una sorta di tirannia sanitaria che consenta agli organi governativi di porre in essere condotte lesive della privacy, anche con riguardo alla scelta di sottoporsi alla vaccinazione.
Ed infatti, in virtù delle modalità di concepimento del fascicolo sanitario elettronico (che costituisce “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private”), l’interessato può gestire in autonomia (ed è una opzione sempre modificabile) i consensi ai fini privacy e può, quindi, decidere quali documenti (referti / certificati di vaccinazione ed altro) rendere visibili, anche di volta in volta, ai terzi.
In particolare, l’art. 8 del DPCM attuativo del FSE (DPCM 178/2015) ha espressamente previsto che “l’assistito ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima dell’alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari che li hanno generati. L’assistito può revocare nel tempo l’oscuramento. L’oscuramento di dati e documenti sanitari e socio-sanitari avviene con modalità tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all’accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato tale scelta e che tali dati esistano”.
Precisiamo (dal momento che sul web, all’epoca, erano circolate diverse notizie in proposito) che nemmeno il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 che ha abrogato il comma 3-bis dell’art. 12 del D.L. 179/12) è intervenuto sul consenso dell’interessato (come peraltro chiarito dall’Autorità Garante con una propria nota), essendosi limitato a modificare le modalità di alimentazione del FSE, che è cosa ben diversa dall’individuare ed influire sui soggetti che possono avere accesso ai dati contenuti in detto Fascicolo.
Rimane pertanto fermo il diritto del paziente all’oscuramento dei dati, che è appunto esercitabile operando direttamente sul portale.

Avv. Pamela Negrini, Avv. Teodoro Sinopoli
Membri del Gruppo giuridico EUNOMIS