ULTIM’ORA. ANCORA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER L’OBBLIGO VACCINALE

(recentissima ordinanza Consiglio Giustizia Amministrativa regione Sicilia 12/09/22).

Scaricabile qui: Ordinanza Consiglio Giustizia Amministrativa regione Sicilia (12.09.22)

di Andrea Montanari*

Per la seconda volta in pochi mesi, il CGA Sicilia (organo giurisdizionale di secondo grado equivalente al Consiglio di Stato) rileva l’illegittimità costituzionale della normativa sull’obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021 (come noto introdotto dal governo Draghi nell’aprile 2021).
Il caso questa volta riguarda uno psicologo siciliano iscritto al relativo Ordine, sospeso dalla professione e così dal lavoro per non avere accettato di sottoporsi ad inoculazione del siero sperimentale. Il TAR – Palermo Sicilia gli dava torto ma lo psicologo non si arrendeva e ricorreva in appello al superiore Consiglio di giustizia, che oggi accoglie le sue istanze cautelari.
Il Consiglio infatti ravvisa al riguardo la violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost. sotto i seguenti profili:
1) eccesso di effetti avversi dannosi per la salute dei cittadini oltre il limite della “normale tollerabilità” da sempre sancito dalla Corte;
2) mancanza di un adeguato e cautelativo sistema di farmacovigilanza attiva e comunque inadeguatezza anche della attuale farmacovigilanza passiva, che dovrebbe presiedere al supremo bene della salute del cittadino;
3) mancata corretta esecuzione dei triage pre-vaccinali da parte dei medici di base e/o medici di famiglia e degli hub vaccinali (ivi compresa la mancata verifica se il vaccinando fosse o meno positivo alla Covid -19, in sede di inoculazione;
4) mancata esclusione del consenso informato sottoscritto dal paziente, in una condizione di non acquisibilità di un consenso “libero e incondizionato” (come per legge) alla luce della obbligatorietà della vaccinazione che non lascia “scampo” ai principi fondamentali fondanti il consenso informato in medicina;
5) irragionevolezza dell’obbligo vaccinale rispetto alle finalità dichiarate dalla relativa normativa e mancanza di proporzionalità dell’imposizione dell’obbligo rispetto alla gravissima sanzione della sospensione dal lavoro con privazione dello stipendio al lavoratore.
Mai nella storia della nostra Corte Costituzionale, dal 1952 ad oggi, una normativa dello Stato è stata così contestata e impugnata per tante ragioni di illegittimità quale fonte di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Di questa ultimissima ordinanza e delle altre 15 circa già pendenti davanti al Giudice delle Leggi (ma anche di tanto altro) parleremo nel nostro Convegno medico giuridico EUNOMIS di sabato 24 settembre p.v. a Bologna.
Programma lavori e iscrizioni (ingresso libero ma da prenotare) su www.eunomis.org.
Vi aspettiamo.
*Avvocato e Presidente EUNOMIS.

 


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