In data 21 settembre 2021, come è noto, il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, ha promulgato il decreto legislativo n.127, che ha profondamente modificato il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, rendendo di fatto obbligatorio per tutti coloro che prestano la propria attività nel settore pubblico o privato dotarsi di Green Pass per poter lavorare dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).
Oltre ai profili di legittimità costituzionale della recente novella legislativa, posto che, ai sensi dell’ art.1 della Costituzione, come noto a tutti, “l’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, al netto delle delicate questioni di coordinamento di tale disciplina con quella relativa al trattamento dei dati personali, nonchè delle numerose ulteriori problematiche giuridiche e concrete, applicative della citata recente normativa, in tale sede si intende approfondire, per quanto possibile vista la scarsa regolamentazione legislativa, il tema del “datore di lavoro” privato, obbligato a verificare, ai sensi dell’ art.9 septies c.4 del D.L.n.52/21, come modificato dal D.Lgs.n.127/21, il possesso del cd. Green Pass.
Per quanto attiene al settore del lavoro pubblico, è stato emanato il D.P.C.M. del 12.10.21, che ha stabilito che per “datore di lavoro” deve intendersi il “dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente”, a seconda del relativo ordinamento, lasciando – comunque – dubbi interpretativi sull’individuazione dell’ effettivo titolare di tale obbligo.
Nel settore privato, invece, a distanza di diversi giorni dall’ entrata in vigore dell’ obbligo di verifica del Green pass (15 ottobre 2021), non è stata emanata alcuna linea guida, con i conseguenti dubbi interpretativi – tra l’altro – sull’individuazione di colui che, ai sensi dell’ art.9 septies c.4, sarebbe obbligato a svolgere le sopracitate operazioni di verifica, le quali, giusta il disposto dell’ art.9 septies c.1 e 2, devono essere peraltro svolte nei confronti di “chi svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni”.
Nulla quaestio, probabilmente, per quanto attiene alle aziende, in cui il titolare (o l’ Amministratore delegato o il legale rappresentante) viene onerato di svolgere i sopracitati controlli nei confronti di coloro che svolgono attività lavorativa (dipendenti, tirocinanti, volontari, fornitori ecc.) nell’ azienda medesima; tuttavia esistono alcuni casi in cui non è agevole individuare il cd. “datore di lavoro”.
Innanzitutto la sopracitata normativa (D.Lgs. n.127/21, D.L. n.52/21, L. n.87/21) non fornisce la definizione di “datore di lavoro”, né è rinvenibile una definizione di questa figura nel codice civile.
Con riguardo specifico alla materia giuslavoristica e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il “datore di lavoro” viene definito dall’ art.2 lett.B del d.lgs. n.81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo cui il “datore di lavoro” è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Ammettendo, per ipotesi, che tale definizione sia applicabile per analogia alla materia trattata, non risulterebbe agevole, o meglio sarebbe impossibile, individuare colui che “esercita i poteri decisionali e di spesa” in molti casi.
Per esempio, negli studi professionali associati, in cui liberi professionisti si associano per svolgere la propria attività professionale (commercialisti, avvocati, medici, tecnici ecc.) ovvero in tutte le realtà in cui liberi professionisti, imprenditori, artigiani, ecc. si associano in forme di coworking per fornire un servizio di consulenza o di service globale alla clientela o semplicemente in forme di condivisione degli spazi operativi.
Ancora, si pensi al caso di un cantiere edile in cui svolgono l’ attività diversi appaltatori o subappaltatori.
Chi sarebbe il “titolare”, in tali casi, dei “poteri decisionali e di spesa” onerato della verifica del possesso del green pass? Non è dato sapersi.
Certamente “datore di lavoro” non può essere definito uno dei predetti soggetti, se non nei confronti dei propri dipendenti.
Pertanto, tali verifiche non potranno essere effettuate tra e nei confronti dei liberi professionisti, imprenditori, artigiani o quanti altri svolgano attività libero-professionale nella medesima struttura e/o nei medesimi locali, non potendo individuarsi un “datore di lavoro” in relazione all’ attività svolta dai medesimi.
Si auspica quindi un intervento del Governo, onde consentire agli operatori di orientarsi nelle “zone grigie” di questa legislazione d’emergenza; oltretutto ancora non definitiva in quanto il D.L. è in fase di conversione da parte dei due rami del Parlamento.
Avv. Fabrizio Marescotti, membro Gruppo giuridico EUNOMIS