Il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 ha introdotto un nuovo “istituto”, il green pass-rafforzato o supergreen pass, con cui la discriminazione già in essere è stata sensibilmente aggravata.
Pur essendo previsto quale regola stabile per la gestione delle zone gialla e arancione (art.5), in via transitoria ed eccezionale anche in zona bianca, nel periodo 06.12.2021-15.01.2022 (art.6) salvo proroghe – cui oramai ci hanno abituato- avremo in circolazione tre tipologie di cittadini: quelli di serie A (“patrizi”) dotati di certificazione verde rafforzata che potranno svolgere una vita pressoché normale ; quelli di serie B (“plebei”) dotati di green pass-base, che potranno sostanzialmente lavorare e fruire dei servizi essenziali e quelli di serie C (“liberti”) privi di certificazioni (“duri e puri”)
Il Super green pass SGP si ottiene
• per effetto della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (durata 9 mesi) La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 e’ rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima somministrazione.
• per avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (durata 6 mesi);
• per avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (durata 9 mesi)
Il Green pass base GPB si ottiene
• con l’effettuazione di test antigenico rapido (della durata di 48 ore) o molecolare (della durata di 72 ore) quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Sono esonerati dal possesso del Green pass i minori di dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
Solo i titolari di SGP potranno dunque godere dei servizi di bar e ristoranti al chiuso, accedere ad impianti sportivi (stadio), a cinema, teatri, spettacoli, feste, discoteche.
I titolari di GPB potranno solo recarsi al lavoro, e, se le attuali condizioni economico-familiari lo consentiranno loro, alloggiare in alberghi ove solo potranno accedere alla sala ristorante e al bar. Potranno frequentare palestre e piscine. Potranno partecipare a cerimonie religiose e civili.
Potranno, al pari di coloro che non hanno neppure il GPB, godere dei servizi essenziali (centri commerciali, supermercati, negozi, edicole, alimentari e farmacie) e mangiare all’esterno dei ristoranti e dei bar; in questi ultimi al limite fruire di un rapido servizio al bancone.
Il nuovo decreto ha esteso l’obbligo del green pass base anche al trasporto locale-regionale. Il GPB sarà dunque necessario anche per salire sul treno regionale, sulla metropolitana, sull’autobus.
Nel sistema del trasporto pubblico locale, con l’introduzione dell’obbligo del GPB si è creato un danno agli studenti, dodicenni e maggiori di dodici anni, che non hanno l’obbligo del GP per la frequentazione dell’istituto scolastico e che per recarsi a scuola necessitano del comune mezzo di spostamento locale (non dedicato) . Sarebbe opportuno un esonero dei medesimi dall’esibizione di un certificato verde per il viaggio in autobus nel tragitto casa- scuola e viceversa. Al momento, pur essendo la protesta accesa e viva, nessuna risposta è pervenuta dal Governo.
I trasgressori che accedono a servizi senza possedere o fornire il corretto certificato rischiano multe salate da quattrocento ai mille euro. Anche i gestori dei locali, in caso di mancato controllo del certificato, rischiano una sanzione che va da quattrocento a mille euro. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passibile di chiusura fino a dieci giorni.
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 172/2021 in zona gialla e arancione, i titolari di SGP hanno una deroga anche per “gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente”. Al momento non sembra degna di rilievo, ma se finiremo in zona colorata, la discriminazione si noterà ancora di più.
Avv. Marco Falchieri
Membro Gruppo giuridico JUS EUNOMIS