STATUTO
Art 1 - 11

Art. 1 – Denominazione, logo, sede e durata
1.1. E’ costituita un’associazione non riconosciuta denominata EUNOMIS, di seguito indicata come
l’Associazione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore si applicheranno alla presente
Associazione le norme previgenti.
Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione
del Registro medesimo e della sua operatività effettiva, si intende soddisfatto da parte
dell’Associazione, attraverso la sua iscrizione al Registro delle associazioni e persone giuridiche
competente per territorio in base alla sede legale dell’Associazione.
1.2 L’Associazione assumerà, oltre al nome, un segno distintivo denominativo e figurativo che
potrà utilizzare nelle comunicazioni formali e/o rivolte al pubblico e sul proprio sito web e/o blog
e/o social network. L’uso del predetto segno distintivo è protetto dalle norme nazionali ed
internazionali vigenti e non ne è consentito l’uso a terzi non autorizzati per iscritto e con le dovute
formalità di legge dal Consiglio direttivo dell’Associazione.
1.3 L’Associazione ha sede legale in Italia, a Bologna, in via Dante 34, cap 40125. Eventuali cambi di
indirizzo della sede legale non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto. Il
Consiglio Direttivo può quindi modificare la sede, seppur all’interno del medesimo Comune, e può
istituire ulteriori sedi e distaccamenti territoriali e/o domicili (extranazionali, regionali, provinciali
e comunali), senza che ciò costituisca modifica dell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può anche stabilire che le spese delle eventuali sedi territoriali siano a carico dei relativi responsabili
e/o referenti designati da espressa delega.
1.4 La sua durata è illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto, dalla normativa generale e
specialistica in materia, sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3 – Attività
3.1 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quanto già indicato all’articolo 2, può organizzare attività nei settori dell’istruzione, della formazione e promozione, anche sociale, civica e sanitaria, per la promozione
e la tutela dei diritti umani fondamentali sopra enunciati, attività tutte finalizzate a recare benefici in favore dei soci, della comunità e dei terzi in genere.
3.2 Può organizzare conferenze, seminari, eventi, manifestazioni, anche di piazza, per la promozione e l’approfondimento di temi riguardanti le proprie attività istituzionali di interesse generale.
3.3. Può organizzare eventi ed iniziative culturali di varia natura, finalizzate alla promozione della propria attività; conferire premi ed erogare borse di studio; pubblicare, attraverso il proprio sito internet e le proprie pagine social e/o con altri leciti mezzi di diffusione, contenuti attinenti allo scopo dell’Associazione. Può svolgere ricerche e studi di mercato funzionali alla sua attività.
3.4 L’Associazione può anche svolgere, come per legge, ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di attività ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni
economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento degli scopi associativi. Tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità alle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l’esercizio.
3.5. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e nazionali, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, sia a livello internazionale che nazionale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi e comitati tecnici e/o tecnico scientifici, sia al suo interno che all’esterno, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; può aderire ad organismi internazionali.
3.6 L’Associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività assistenziale, culturale, ricreativa, formativa ed educativa relativa all’oggetto sociale, anche se quivi non espressamente indicata.
3.7 L’Associazione, infine , potrà svolgere tutte le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo della propria attività istituzionale e di interesse generale.
3.8 In ogni caso l’Associazione potrà svolgere in via principale tutte le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché, ai sensi del successivo art. 6, ulteriori attività secondarie e strumentali, anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali,
propri o di terzi, pubblici o privati, nonché prestare consulenze nelle materie di propria competenza, e ciò anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 4 – Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali ed agli scopi associativi sopra indicati, intendano collaborare impegnandosi per il loro raggiungimento ed accettino preventivamente le regole associative adottate attraverso lo statuto e, anche successivamente, attraverso i regolamenti dell’Associazione.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali o sanitarie, può essere posto a base del rifiuto di richiesta
di adesione all’organizzazione, salvo che l’aspirante associato non aderisca preventivamente alle finalità ed alle regole associative di cui all’art. 4.1., oppure abbia e/o svolga attività direttamente e/o indirettamente in conflitto di interessi con le finalità, lo scopo e le attività dell’Associazione e/o abbia compiuto in precedenza atti contro e/o comunque contrari all’Associazione ed alle sue finalità e scopi e/o contro ai suoi organi rappresentativi.
4.3 Il numero dei soci è illimitato.
4.4 Soci possono essere: – Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo o che hanno promosso comunque la costituzione dell’Associazione seppur non presenti alla
sottoscrizione dell’atto costitutivo ma in esso espressamente indicate o ai quali la prima assemblea successiva, convocata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta e su proposta del Presidente, attribuisca tale qualifica. Essi costituiscono il fondo dotazionale iniziale
dell’Associazione. – Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una
specifica quota determinata dal Consiglio medesimo come annuale ordinaria e/o, in casi eccezionali, straordinaria in caso di particolari necessità economico finanziarie dell’Associazione ravvisate dal Consiglio ed approvate dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. – Soci Onorari o Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva e/o
operativa per espresso divieto normativo o per qualsiasi altra causa. Essi sono esonerati dal versamento della quota associativa.
4.5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale l’aspirante associato dovrà specificare le proprie complete generalità, dovrà aderire allo Statuto ed ai Regolamenti interni come previsto all’art. 4.1. e dovrà dichiarare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o gli interessi contrari e/o i conflitti di interesse di cui all’art.4.2 in particolare. Le eventuali domande di ammissione a socio presentate
da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale e/o dal curatore e/o tutore. Il genitore/curatore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4.6. All’atto dell’ammissione il socio si impegna per iscritto anche al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Dell’ammissione si dà atto nel libro soci entro 30 (trenta) giorni dalla
delibera consiliare.
4.7. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, e cioè a tempo determinato.
4.8. Le organizzazioni pubbliche e/o private e le persone giuridiche in generale partecipano nella persona di un loro rappresentante formalmente designato.
4.9. La qualifica di Socio onorario o Benemerito non attribuisce a tali categorie di soci alcun diritto e dovere associativo di cui al seguente art.6 e così esonera i medesimi, oltre che dal versamento della quota annuale, dal diritto di voto e non comporta loro iscrizione nel libro degli associati.

Art. 7 – Gli organi sociali
7.1. Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei Soci,
2) il Consiglio Direttivo,
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) il Tesoriere;
6) il Segretario.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: – il Collegio dei Revisori dei conti e/o il Revisore unico; – il Collegio dei Garanti, cui si attribuiscono anche funzioni di Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo specifici rimborsi spese o compensi in casi espressamente determinati dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
8.1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare
con lettera semplice, telefax, e-mail e/o sms agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza; eventualmente anche con pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente medesimo, dal Vice presidente in caso di impedimento del Presidente, o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
8.3. Essa deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno un decimo dei soci.
8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, il giorno, l’orario e la sede ove si tiene la riunione.
8.5. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale fuori Comune o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
8.6. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la totalità degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
8.7. Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) nomina e revoca, quando previsto, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e del Collegio dei Garanti e Probiviri;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
d) proposizione di iniziative conformi alle finalità ed agli scopi dell’Associazione, indicandone modalità e supporti organizzativi;
e) approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, sia consuntivo che preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
f)approvazione del programma annuale dell’Associazione, se presentato;
g) approvazione dei regolamenti interni.
8.8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea ritenga opportuno, a maggioranza assoluta dei presenti,
votare con voto segreto.
8.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di 5 (cinque) deleghe scritte controfirmate dal socio delegante, con allegato documento di riconoscimento del
delegante. Non sono valide le deleghe conferite a non soci e non è ammessa presenza in assemblea di non soci, salvi i casi previsti dalla legge.
8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Può essere disposta anche la registrazione audio dell’assemblea, ma solo per facilitare la trascrizione di conforme verbale redatto in forma riassuntiva.
8.11. Ogni socio ha diritto di consultare altresì i verbali delle sedute e chiederne una copia a proprie spese, previo congruo preavviso da notificarsi al Direttivo.
8.12. Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’associazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione non profit, con il quorum costitutivo di cui alla lettera a) e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di prima assemblea che non raggiungesse il predetto quorum costitutivo, in entrambi i casi sub 8.12 a) e b), sarà legittima la convocazione di altra successiva assemblea che delibererà
validamente, in presenza della maggioranza assoluta dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti.
8.13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti a cariche sociali, tutti i soci iscritti nel libro soci, ad esclusione dei Soci benemeriti e/o onorari, dei soci precedentemente dimissionari e/o esclusi, purché essi siano in regola con il pagamento della quota eseguito almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea.

Art. 10 – Il Presidente
10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza formale e processuale dell’Associazione, provvede e/o comunque dà disposizioni per la convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati.

Art. 11 – Il Vice Presidente
11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento in ogni sua attività. Valga quanto sopra previsto, per nomina e durata in carica, per il Presidente.

Art. 2 – Finalità istituzionali, scopo ed assenza di fine di lucro.
2.1 L’Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Tra le predette, qualificabili di interesse generale, essa svolge primariamente una missione di promozione e tutela dei diritti umani fondamentali, civili, sociali, culturali, economici e politici,
delle libertà fondamentali e del più generale diritto alla dignità dell’essere umano, e ciò contro ogni forma di discriminazione, ispirandosi ai superiori ed universali principi e valori di cui: – alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Parigi, 10 dicembre 1948, O.N.U.), il cui preambolo recita: “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo…. il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e …… l’avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; ….. è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; ………….è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; …. i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà…”; – ai due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966) – alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4
novembre 1950 e Parigi 20 marzo 1952); – alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e di quella europea a tutela del bambino (New York, 20 novembre 1989, Strasburgo, 25 gennaio 1996); – alla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Oviedo, 4 aprile 1997); – alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000); – al Trattato di Lisbona (Lisbona, 13 dicembre 2007) – a tutte le altre Carte, Convenzioni,
Dichiarazioni e Trattati internazionali ed alla Costituzione della Repubblica Italiana che tutelano e tutelino, oggi e in futuro, l’essere umano come individuo nei suoi diritti fondamentali inviolabili e
che vietano e vietino, oggi e in futuro, ogni forma di discriminazione tra le persone e tra i popoli. Tra questi diritti fondamentali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione tutelerà e promuoverà la cultura e la conoscenza del diritto alla dignità dell’essere umano, del diritto alla libertà personale, alla salute, all’integrità psicofisica ed a prestare un consenso informato libero e non condizionato a cure sanitarie e/o farmaceutiche di qualsiasi genere, del diritto alla libertà di
associazione, di riunione, di opinione, di espressione del pensiero, in ogni sua forma scritta e orale, del diritto ad accedere ad un giusto processo da tenersi in tempi ragionevoli, del diritto alla difesa ed alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi , del diritto ad essere risarciti per un danno ingiusto patito alla persona biologico e/o morale e/o al patrimonio della persona, di fronte a qualsiasi autorità giurisdizionale e/o amministrativa, istituzionale e/o politica, nazionale e
sovranazionale, del diritto all’istruzione ed alla formazione, soprattutto dei giovani e dei bambini, ed alla libertà di insegnamento, del diritto di libera circolazione dentro e fuori il territorio dello Stato e di stabilimento, del diritto di professare le proprie idee politiche ed il proprio credo
religioso, dei diritti tutti, superiori e preminenti dei minori, compreso quello alla protezione e dalle cure ed alla loro integrità psicofisica.
Quanto sopra oltre alla promozione ed alla tutela dei principi universali di libertà, uguaglianza e fratellanza tra gli uomini. In ambito sanitario, in particolare, l’Associazione tutelerà e promuoverà l a cultura e la conoscenza del Codice deontologico medico italiano e dei principi fondamentali universali della scienza medica.
Nell’ambito delle predette primarie attività di interesse generale di utilità sociale, e per la piena realizzazione delle medesime a tutela ed a miglior conoscenza dei principi e diritti sopra enunciati, l’Associazione potrà svolgere a beneficio degli associati e dei terzi in genere:
a)attività di formazione, di informazione, di promozione e di divulgazione nonché attività culturali con finalità educativa e di ricerca scientifica e statistica con riguardo ai diritti, ai principi ed alle
libertà fondamentali sopra enunciate;
b)iniziative di qualsiasi tipo, nei confronti delle Istituzioni politiche ed amministrative e delle Autorità giurisdizionali tutte, nazionali ed internazionali, volte alla tutela ed alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell’essere umano e della salute pubblica ed al miglioramento dell’organizzazione sanitaria pubblica e privata, nonché al miglioramento delle cure sanitarie, domiciliari ed ospedaliere ed alla loro diffusione nonché alla riaffermazione degli inalienabili ed irrinunziabili
diritti fondamentali della persona, tra cui figura il diritto alla salute ed all’autodeterminazione e dalla libertà di scelta e di cura, come sanciti dai Trattati, dalle Convenzioni e dalle Carte internazionali, dalla Costituzione della Repubblica italiana, dal Codice deontologico medico
nazionale e dal Comitato nazionale di Bioetica; alla tutela ed alla salvaguardia della libertà delle persone, sia come singole che nelle formazioni sociali, dei diritti civili, sociali, politici, civili ed economici, dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini, in particolare, per quanto riguarda l’accesso pieno e libero alle cure sanitarie, dei principi di fratellanza tra gli esseri umani e tra i popoli, dei diritti sanciti dalla Costituzione, dalla disciplina europea e dai Trattati e Convenzioni e/o Carte internazionali;
c)attività varie di partecipazione alla vita politica del Paese e dell’Unione Europea; redazione di programmi generali o specifici per la soluzione di problemi e per il rispetto dei diritti fondamentali enunciati, con ogni mezzo legale, anche con referendum popolari e/o consultivi e/o proposte di legge di iniziativa popolare, anche in tema di cure ed organizzazione sanitaria e con riferimento alla medicina territoriale, nonché con riferimento alle politiche economiche e sociali, con l’obiettivo primario di tutelare la vita e l’integrità psico fisica delle persone, la loro salute e la loro condizione economica e sociale.
d) organizzazione e gestione di attività culturali, di comunicazione, editoriali, di informazione e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle
attività di interesse generale da essa svolte;
e) formazione finalizzata alla tutela dei diritti dei minori, al corretto approccio dei medesimi e dei loro genitori, da un punto di vista etico, medico e legale, ai trattamenti sanitari, alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo della cultura scolastica, universitaria e professionale e comunque al contrasto della povertà educativa in genere;
f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone e/o comunità svantaggiate o di attività di interesse generale ai fini del loro massimo sostegno; L’Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo, si avvale in modo prevalente e continuativo dell’attività di volontariato dei propri associati, nel pieno rispetto della libertà e della
dignità dei propri soci e iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, sanitario e culturale, di razza e di sesso. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi.
2.2. L’Associazione, non avendo fine di lucro, vieta la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2.3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Contributo associativo
5.1. Ciascun Socio deve corrispondere all’Associazione il contributo associativo annuale determinato, anche in funzione del numero degli iscritti, sulla base della quota fissa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
5.2. Il contributo associativo è versato all’Associazione nei termini anche temporali e con le modalità fissati dal Consiglio Direttivo.
5.3. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile neppure parzialmente.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci.
6.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed hanno diritto di partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno diritto all’accesso ad un canale di informazione medica, scientifica, statistica, giuridica, economica, sociologica, culturale e filosofica, su base nazionale ed internazionale, legato alle tematiche dei diritti fondamentali di cui si occupa l’Associazione ed alle tematiche generali e/o settoriali dell’attuale pandemia sanitaria, con notizie provenienti da fonti il più possibile verificate dai comitati e dai gruppi di lavoro composti dagli esperti dell’Associazione; è qui anche compreso il
diritto ad accedere a documenti riservati acquisiti e/o generati dall’Associazione nello svolgimento delle propria attività.
Essi hanno anche diritto di partecipare ad eventi, meeting, seminari, convegni, organizzati dall’Associazione o, per quanto possibile, a cui la medesima partecipasse ove organizzati da terzi, sia in presenza sia in remoto.
Hanno infine diritto di aderire e/o di accedere alle convenzioni professionali con gli esperti che collaborano con l’Associazione per ricevere consulenze, pareri, consulti e/o assistenza professionale sulle tematiche oggetto dello scopo e delle attività associative.
6.2 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi, di garanzia e di controllo dell’Associazione, esprimendo il proprio
voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; i soci minorenni non hanno diritto di voto attivo (salvo che rappresentati legalmente
da chi esercita la potestà genitoriale) e non hanno diritto di elettorato passivo, non potendo ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età.
6.3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso a proprie spese ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione; il tutto previa richiesta da formularsi con
congruo termine di preavviso al Consiglio direttivo.
6.4. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed espressamente delegatagli per iscritto dal Consiglio direttivo, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in
forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6.5. L’Associazione può, tramite il suo organo di governo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle normative giuslavoristiche e in materia di sicurezza sul lavoro vigenti, in quanto applicabili.
6.6. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative entro i termini temporali fissati dal Consiglio.
6.7. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso con dimissioni volontarie, esclusione, decesso.
6.8. Le dimissioni da socio devono essere presentate e notificate per iscritto al Consiglio Direttivo e sono efficaci dalla data di ricezione e dalla successiva cancellazione del libro soci.
6.9. L’ esclusione è invece prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si renda moroso per oltre un trimestre nel pagamento delle quote oppure ponga in essere comportamenti che provochino e/o che possano provocare danni, anche potenziali, materiali, morali, patrimoniali e/o non patrimoniali, al patrimonio ed all’immagine dell’Associazione e/o dei propri Organi direttivi e di controllo; altresì essa è prevista
quando il socio ponga in essere comportamenti illecitamente concorrenziali o in conflitto di interessi o in contrasto con gli scopi e le finalità dell’ Associazione o incorra in condanne penali passate in giudicato per reati gravi. L’ esclusione è comunque necessariamente deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata a.r. e/o p.e.c. mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio
interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso, notificato al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Garanti e Probiviri presso la sede dell’Associazione, verrà esaminato e deciso nella prima riunione ordinaria di quest’ultimo e
comunque entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla presentazione. Contro la predetta decisione collegiale è sempre ammesso ricorso al Collegio arbitrale competente, designato ai sensi del successivo art. 18.
6.10. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, neanche ad esercizio annuale in corso.
6.11. Il decesso del socio risolve il rapporto associativo e non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo trattandosi di rapporto fondato sul principio dell’ intuitus personae.
6.12. Il comportamento del socio verso gli altri soci ed aderenti, verso gli Organi dell’Associazione, ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di serietà e solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti associativi e delle eventuali linee programmatiche emanate dal Consiglio.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto esclusivamente da soci, eletto dall’Assemblea e/o nell’Atto costitutivo da parte dei soci fondatori), cui verranno preventivamente formalmente presentate le candidature, e composto da tre a nove membri.
Resta in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati. La maggioranza dei suoi componenti deve sempre essere eletta tra i soci fondatori,
salvo il caso in cui alcuni soci fondatori non facciano più parte dell’Associazione al momento dell’assemblea di nomina del Consiglio ogni 5 (cinque) anni e si debba quindi ricorrere alla nomina di alcuni soci ordinari in sostituzione dei predetti soci fondatori.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri decadano dall’incarico durante il mandato consiliare, rimanendo peraltro in carica la maggioranza assoluta dei Consiglieri (in caso contrario si convocherà invece l’Assemblea per la nomina della maggioranza dei consiglieri decaduti onde consentire al Consiglio di completare il proprio mandato quinquennale) si procederà a cooptazione a cura del Consiglio medesimo che provvederà a maggioranza assoluta.
9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, in sua assenza e/o impedimento dal Vicepresidente o richiesta e/o automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario provvede alle convocazioni ed alla redazione dell’ordine del giorno, su indicazioni del Presidente, del Vicepresidente o del terzo dei consiglieri.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre che non espressamente devoluti per legge o per statuto all’assemblea dei soci;
b) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
c) redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, salvo successivo ricorso del socio escluso al Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 14 e/o al successivo
procedimento arbitrale di cui all’art. 18.
f) delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto, ivi compresa la determinazione della quota annuale di adesione all’Associazione in base alle necessità della medesima ed all’andamento della gestione sociale.
9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure, tutte elette nell’ambito del Consiglio direttivo medesimo, salvo che per il primo mandato quinquennale in cui potranno essere elette nell’atto costitutivo o nella prima assemblea successiva alla costituzione:
1) il Presidente,
2) il Vice Presidente
3) il Segretario.
4) il Tesoriere, ove possibile (altrimenti il Segretario fungerà anche da Tesoriere).