a cura di avv. Laura Mana *
La sentenza qui allegata, che ha riconosciuto il nesso causale del danno da vaccino e conseguente risarcibilità del medesimo, è molto importante.
Non è il primo caso assoluto in Italia ma ci risulta il primo a seguito del lunghissimo procedimento ex Legge 210/92 che impegna mediamente circa 3 anni (tra prime e seconde cure, escluso il giudizio di terze cure sfociato nella sentenza di Asti oggi in commento).
Di seguito evidenzio alcuni elementi che vorrei porre alla vostra attenzione: si tratta di osservazioni fatte di getto a seguito della prima lettura della sentenza e non sono esaustive.
1) La causa è stata promossa nei confronti del ministero della Salute e dell’Aifa, condannato il solo ministero della salute, in sede di revisione del giudizio negativo delle CMO e del Ministero della Salute (in seconde cure di cui al procedimento indennitario ex legge n. 210/92) sarebbe interessante leggere le contestazioni mosse all’AIFA e le sue difese.
2) Nella sentenza si evidenzia che la presenza di una patologia autoimmune preesistente non rappresenta una causa autonoma e sufficiente dell’evento neurologico bensì un’ eventuale condizione favorente che, nel caso in esame, ha probabilmente facilitato una risposta immunitaria aberrante in seguito al vaccino Comirnaty.
SI PONE DUNQUE L’ACCENNO SUL FATTO CHE LA PREDISPOSIZIONE ALLE MALATTIE AUTOIMMUNI E LE MALATTIE AUTOIMMUNI ABBIANO DETERMINATO UNA CONDIZIONE FAVORENTE.
3) L’INCIDENZA DELLE PATOLOGIE AUTOIMMUNI DEFINISCE UN TERRENO FAVOREVOLE ALLE RISPOSTE IMMUNITARIE ABNORMI in relazione alla presenza di patologie autoimmuni, di ipertensione arteriosa e di tabagismo come possibile causa alternativa si conferma, come peraltro già rilevato, che tali condizioni non rappresentano cause dirette note di mielite o di polineuropatia acuta ma, piuttosto, definiscono un terreno predisposto a risposte immunitarie abnormi come quelle attese dopo una stimolazione antigenica intensa.
Nel caso in esame il soggetto era un ospite immunologicamente predisposto come spesso descritto nei casi di mielite o di sindrome di Guillain-Barrè post-vaccinale.
4) Deve altresì evidenziarsi che l’indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati previsto dalla L n. 210/92, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost, ed è alternativo (rectius, addizionale) alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del vaccino: ne consegue che sono dovuti, in caso di ritardo nella erogazione, gli interessi legali con l’applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia (cfr. Cass. civ. n. 17047/2003; in termini Cass. civ. n. 26883/2008). Poiché ai sensi dell’art. 7 L. n. 533/73 l’indennizzo è esigibile decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda, deve ritenersi che dopo tale scadenza comincino a decorrere gli interessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
L’INDENNIZZO HA NATURA ASSISTENZIALE E NON RISARCITORIA
La sentenza è altresì’ molto importante perché evidenzia un elemento su cui ci siamo battuti in tempi non sospetti, ossia quando venne introdotto l’obbligo vaccinale, relativo al fatto che la sussistenza di pregresse patologie autoimmuni sconsigliasse la vaccinazione.
A questo punto si aprono molti campi di riflessione e per i danneggiati, e per i sospesi che non ottennero esenzioni e /o differimenti in presenza di patologie autoimmuni.
Coloro che versano in situazioni di questo tipo e/o hanno interesse ad affrontare l’argomento dovranno sviluppare attente riflessioni con i professionisti medicolegali e/o legali a cui vorranno affidarsi. Sicuramente sarà necessario sviluppare e/o continuare (per chi lo ha già iniziato) un lavoro con un team multispecialistico per affrontare uno studio degli atti, della documentazione e delle patologie, ma sicuramente è bello poter dire che si è aperta un’ altra breccia importante dopo la (prima e unica, allo stato, per quanto ci è noto) doppia vittoria dell’avv. Andrea Montanari, presidente Eunomis in azione congiunta con Edward Jenner, sia in CMO che in vera e propria azione civile ex art. 696-bis cpc davanti al Tribunale civile di Ferrara (in collaborazione con il collegio peritale composto dai dr. Barone e Burzi e dr.ssa Barone di Edward Jenner per la parte medico legale e psicologica e poi dai dr. Donzelli e dr. Veneziano per la parte statistico – infettivologica e neurologica)
A voi le valutazioni con i vostri legali e i vostri periti di riferimento.
Consulta il documento: La sentenza del Tribunale di Asti riconosce il primo danno e indennizzo da vaccino Pzifer covid-19 dopo il rigetto delle CMO
* avvocato referente EUNOMIS Regione Piemonte
membro Dipartimento legale SIM