E’ FINITA: I SANITARI SOSPESI RIAMMESSI AL LAVORO DAL GOVERNO MELONI DA OGGI (1 novembre 2022)

di Andrea Montanari *

Il primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni, tenutosi ieri,  ha deliberato la sostanziale cessazione anticipata dell’obbligo vaccinale anti covid-19 per i sanitari italiani. Con l’effetto di consentire di fatto il rientro al lavoro e di ripristinare finalmente il diritto costituzionale e fondamentale al lavoro di migliaia e migliaia di medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, infermieri, fisioterapisti ecc…lasciati a casa senza stipendio, senza assegno alimentare e senza nessun altro mezzo di sostentamento.

Va quindi riconosciuto che Giorgia Meloni e FDI soprattutto, il cui programma elettorale era molto più esplicito (possiamo dire certamente più coraggioso) di quello di Lega e soprattutto Forza Italia, su questo tema specifico, hanno dato immediato seguito a quanto promesso in sede di campagna elettorale e a quanto richiesto a gran voce da tempo da tante Associazioni nazionali di sanitari e di cittadini, tra cui vogliamo qui ricordare Eunomis e le altre forze di “Percorso Unitario”, da ContiamoCI! ad AsSIS, da Coscienze critiche e al Coordinamento comitati guariti ecc… e alla S.I.M. (Società Italiana di Medicina).

Tecnicamente, il Governo ha adottato la forma del D.L (si tratta del D.L. n. 162 del 31/10/22 scaricabile qui (Gazzetta Ufficiale), provvedimento pubblicato ieri e in vigore già da oggi, che all’ art.7 – attraverso la semplice sostituzione della data di “fine obbligo”, che dal 31/12/22 è stata anticipata al 01/11/2022 – ha sostanzialmente riabilitato all’esercizio della professione sanitaria coloro che erano stati colpiti da provvedimenti sospensivi per non essersi sottoposti al “ciclo completo” della vaccinazione obbligatoria anti covid-19.

Le norme specifiche previgenti, oggetto dell’importante modifica legislativa, sono i commi 1, 5 e 6 dell’art. 4 e gli artt. 4bis e 4ter del D.L. n. 44 del 01/04/2021 (emanato dal Governo Draghi), poi convertito con modificazioni dal Parlamento precedente nella L. n.76 del 28/05/2021.

Aldilà delle 15 ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale operate dai Giudici del lavoro e amministrativi nazionali sulla possibile illegittimità di questo contestatissimo art.4 in particolare, che comunque seguiranno il proprio corso, ed al di là delle tante altre eccezioni sollevate in centinaia di altri giudizi in corso da noi avvocati, in attesa della delicatissima decisione della Consulta prevista per il prossimo 30/11/22, occorre ricordare in questa sede un fatto indiscutibile, sotto un profilo giuridico e scientifico.

E cioè che la ratio legis del D.L. Draghi era tutta nel suo titolo:  “Misure urgenti per il CONTENIMENTO dell’epidemia da covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV 2 …….  E che l’art.4 (la norma specifica che ha introdotto gli obblighi vaccinali per “gli esercenti le professioni sanitarie gli operatori di interesse sanitario”, successivamente estesi ad altre categorie di lavoratori e financo di studenti) si reggeva sul presupposto fondamentale che la vaccinazione anti covid-19, giustificante l’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32 comma 2 Cost, quale è un obbligo vaccinale, fosse efficace e necessaria “per la prevenzione dell’infezione da SARS COV-2”, in quanto asseritamente destinata a “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.

Assunto o fatto, che dir si voglia, quello della prevenzione nella diffusione del virus attraverso l’inoculazione di sostanze rivelatesi inefficaci a tale finalità,  che poi, come noto, si è dimostrato scientificamente inattendibile e sostanzialmente e clamorosamente falso.

*Avvocato, Presidente EUNOMIS, Consigliere Direttivo Nazionale S.I.M. (Società Italiana di Medicina)


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